Legislatura: 18Seduta di annuncio: 386 del 04/08/2020
Primo firmatario: CECCANTI STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 MICELI CARMELO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 POLLASTRINI BARBARA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 BORDO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020 BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2020 BONETTI ELENA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA)
ACCOLTO IL 04/08/2020
PARERE GOVERNO IL 04/08/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2020
CONCLUSO IL 04/08/2020
La Camera,
premesso che:
l'inserimento per decreto della doppia preferenza di genere per la regione Puglia rimuove un'inadempienza del legislatore regionale;
essa sarebbe tanto più efficace quanto più la legge di princìpi per la legislazione regionale prevedesse la sanzione forte della inammissibilità della lista per il mancato rispetto dell'ulteriore principio del tetto massimo del sessanta per cento dei candidati dello stesso genere anziché lasciare la modulazione delle sanzioni ai legislatori regionali;
la regione Puglia, pur prevedendo nella legge elettorale regionale vigente una sanzione pecuniaria, ad oggi mai applicata, per il mancato rispetto della quota massima del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso nelle liste;
resta aperto e da affrontare rapidamente la questione dell'inadempienza di ulteriori Regioni,
impegna il Governo:
a valutare opportunità di presentare quanto prima un'iniziativa legislativa che integri l'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 2016, n. 20 in modo che le disposizioni di principio ivi previste siano rafforzate anche sotto il profilo dei rimedi da introdurre in caso di inottemperanza, ivi compresa la eventuale inammissibilità;
a valutare l'opportunità di adottare altresì una iniziativa legislativa in cui con norma cedevole sia estesa a tutte le regioni che utilizzino la preferenza sia la doppia preferenza di genere sia tale sanzione più efficace, ovvero le ulteriori misuri di tutela dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica previste in caso di adozione di altri modelli elettorali.
9/2619/2. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Boldrini, Bordo, Cenni, Bruno Bossio.