ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02619/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 386 del 04/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: BORGHI ENRICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 04/08/2020


Stato iter:
04/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2020
Resoconto BONETTI ELENA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/08/2020

ACCOLTO IL 04/08/2020

PARERE GOVERNO IL 04/08/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2020

CONCLUSO IL 04/08/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02619/001
presentato da
BORGHI Enrico
testo di
Martedì 4 agosto 2020, seduta n. 386

   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento per decreto della doppia preferenza di genere per la regione Puglia rimuove un'inadempienza del legislatore regionale;
    con la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, e successive modificazioni, la regione Calabria ha emanato disposizioni relative a vari aspetti della disciplina elettorale, mantenendo l'impianto generale previsto dalla normativa statale. Con riguardo alle norme sulla rappresentanza di genere si prevede unicamente che liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi;
    la regione Piemonte risulta invece l'unica regione a non aver ad oggi adottato una propria legge elettorale e, pertanto, il sistema elettorale resta tuttora disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge n. 108 del 1968, la legge n. 43 del 1995, l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 ed infine i principi fondamentali recati dalla legge n. 165 del 2004;
    in relazione alla possibilità di una diretta applicazione delle disposizioni di principio sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive contenute nella legge n. 165 del 2004 alle regioni che non abbiano adottato una propria legge elettorale, si rileva che in occasione delle ultime elezioni svoltesi in Piemonte il 26 maggio 2019 si è ritenuto che vi fosse la necessità di un'attuazione nel contesto della normativa elettorale regionale, anche considerato che esse sono declinate diversamente in relazione alle diverse modalità di votazione previste dalla normativa regionale, e non si è dunque applicata la doppia preferenza di genere,

impegna il Governo

al fine di garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti politici in tutto il territorio nazionale, in assenza di una disciplina elettorale regionale di adeguamento ai princìpi fondamentali in materia di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne contenuti nell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, a valutare l'opportunità di procedere anche per le eventuali ulteriori regioni inadempienti, mediante l'esercizio del potere sostitutivo statale.
9/2619/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Enrico Borghi, Fornaro.