ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02573/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 386 del 04/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/08/2020


Stato iter:
04/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2020
VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/08/2020

ACCOLTO IL 04/08/2020

PARERE GOVERNO IL 04/08/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2020

CONCLUSO IL 04/08/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02573/007
presentato da
COMAROLI Silvana Andreina
testo di
Martedì 4 agosto 2020, seduta n. 386

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-ter del Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi di impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo, prevedendo altresì l'istituzione del logo «Marchio storico di interesse nazionale», che le imprese iscritte nel registro dedicato possono utilizzare a fini commerciali e promozionali;
    l'articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale, anch'esso introdotto con decreto «Crescita», aveva inoltre istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale delle imprese iscritte al registro di cui all'articolo 185-bis;
    l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, abrogando l'articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale, istituisce un nuovo Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, all'interno del quale confluiscono i 30 milioni rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 185-ter;
   considerato che:
    tale nuovo fondo, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e di società di capitali con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria da individuarsi sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, potrà operare sia attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, sia attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
    sono state ampliate non solo le finalità e gli strumenti di intervento del Fondo, ma soprattutto la platea dei beneficiari, ora estesa a tutte le società di capitali con almeno 250 dipendenti. Tale estensione può concretamente determinare una minore appetibilità del fondo, disincentivando la scelta delle imprese proprietarie di marchi storici di richiedere l'iscrizione al registro speciale, non essendo più, il predetto fondo, ad esse specificamente dedicato, pur permanendo, sebbene in forma più attenuata, approfonditi oneri informativi,

impegna il Governo

al fine di mantenere l'effettività della precipua finalità istitutiva del Fondo, a valutare l'opportunità di istituire, presso lo stesso, un'apposita sezione dedicata alle imprese titolari o licenziatarie di marchi storici.
9/2573/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli.