ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CRISTINA MIRELLA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/063
presentato da
CRISTINA Mirella
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetto di necessità (di cui all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare cosiddetto «in deroga», cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex articolo 47-ter comma 1-ter O.P.). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere al Procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei gravi reati elencati nell'articolo 51 comma 3-bis c comma 3-quater c.p.p., anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis O.P.;
    in particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nella parte in cui disciplina il procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi cosiddetto di necessità, i quali trovano il presupposto applicativo «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente» ovvero «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità» (commi primo e secondo dell'articolo 30 O.P.);
    il tenore testuale del periodo aggiunto al primo comma dell'articolo 30-bis Ord. Pen. limita l'obbligatorietà della richiesta di parere ai soli casi in cui il permesso debba essere concesso a persona già condannata, anche se con sentenza non definitiva, con esclusione, quindi, dei detenuti in stato di custodia cautelare ed in attesa di giudizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di specificare, attraverso gli opportuni interventi normativi, che la disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità di cui all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applichino anche ad altre tipologie di detenuti, ovvero in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio.
9/2547/63Cristina, Bartolozzi.