ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/062
presentato da
CASSINELLI Roberto
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetta di necessità (di cui all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare cosiddetto «in deroga», cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex articolo 47-ter comma 1-ter O.P.). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere al Procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei gravi reati elencati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.. anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis O.P.;
    in particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nella parte in cui disciplina il procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi c.d. di necessità, i quali trovano il presupposto applicativo «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente» ovvero «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità» (commi primo e secondo dell'articolo 30 O.P.);
    nello specifico, la disposizione citata non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24 ore dalla richiesta. Sono tuttavia fatte salve le ipotesi in cui «ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza», in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima dello spirare del termine delle 24 ore;
    in merito alla brevità del termine entro il quale i pareri dovranno essere espressi (24 ore), appare difficile che il loro rilascio possa essere preceduto da un'approfondita istruttoria, ma essi potranno risultare effettivamente utili all'autorità che dovrà decidere se conterranno informazioni di carattere concreto e attuale circa i collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e la sua pericolosità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di prevedere attraverso gli opportuni interventi normativi, che il permesso di cui all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sia concesso in un tempo più congruo, rispetto alle ventiquattro ore dalla richiesta dei pareri di cui in premessa.
9/2547/62Cassinelli, Bartolozzi.