ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARTOLOZZI GIUSI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/06/2020
Resoconto BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2020

ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/060
presentato da
BARTOLOZZI Giusi
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020. reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa c contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità (di cui all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare cosiddetto «in deroga», cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex articolo 47-ter comma 1-ter O.P.). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere al Procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei gravi reati elencati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p., anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis O.P.;
    a tal proposito, in considerazione degli ultimi avvenimenti, è necessario scongiurare la scarcerazione per i soggetti condannati per reati per i quali sia stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis salvo nel caso in cui le strutture sanitarie non siano in grado di garantire il diritto alle cure,

impegna il Governo

a prevedere che per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. nel caso di scioglimento di cumulo di pene concorrenti, il reato per cui è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis della citata legge è da considerarsi ostativo.
9/2547/60Bartolozzi.