ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: SIRACUSANO MATILDE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/06/2020
Resoconto SIRACUSANO MATILDE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2020

ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/059
presentato da
SIRACUSANO Matilde
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020. reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020. n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione (si rinvia al riguardo alla scheda relativa all'articolo 1 del disegno di legge di conversione);
    in particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute;
    la disciplina fino ad oggi applicabile prevede che il Magistrato di Sorveglianza, una volta emesso il provvedimento provvisorio ex articolo 47, comma quarto, O.P. (richiamato dal comma 1-quater dell'articolo 47-ter), trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, competente a decidere sul mantenimento o meno della misura concessa (nei medesimi termini, si veda anche l'articolo 684, cpv. c.p.p.);
    il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza ha, cioè, natura meramente interinale e anticipatoria, tanto da non essere autonomamente impugnabile, ferma restando la competenza del Tribunale a decidere in materia (v. Cass. Pen. Sez. I, 28.4.2017, n. 22182; Cass. Pen. Sez. I. 9.1.2014, n. 17650; Cass. Pen., Sez. I. 14.10.2014. n. 22182);
    al contempo, poiché fino ad oggi non era prevista la revoca della misura, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza manteneva certamente i propri effetti fino alla pronuncia del Tribunale (v. ancora articolo 47, comma quarto, O.P., nonché articolo 684, cpv. c.p.p.);
    anche la Consulta, del resto, ha avuto modo di chiarire che: «L'ordinamento penitenziario, nel delineare l'articolazione e le competenze dei giudici di sorveglianza, attribuisce alcuni provvedimenti alla cognizione del magistrato di sorveglianza, giudice monocratico che, oltre ad esercitare la vigilanza sull'esecuzione della pena e sull'attuazione della rieducazione, decide sui reclami dei detenuti e provvede in materia di pericolosità sociale del condannato o di misure di sicurezza (articolo 69 della legge n. 354 del 1975). Altri provvedimenti, che riguardano la durata, l'estinzione o il rinvio dell'esecuzione della pena, sono attribuiti alla competenza del tribunale di sorveglianza, alla cui composizione il magistrato di sorveglianza ordinariamente concorre»;
    nel sistema delineato dal legislatore, contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza nelle materie che incidono sulle misure di sicurezza personali (articolo 69, comma 4, della legge n. 354 del 1975) è ammesso appello al tribunale di sorveglianza. In tal caso, il giudice che ha adottato la decisione sottoposta a gravame non fa parte del collegio (articolo 70, comma 2, della stessa legge);
    diversa è la situazione per il rinvio della esecuzione della pena, direttamente attribuita alla cognizione del tribunale di sorveglianza, alla cui composizione concorre, secondo la regola generale, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul condannato (articolo 70, comma 6, della legge n. 354 del 1975);
    in tal caso non si ha un provvedimento del giudice monocratico che ha definito il merito del giudizio ed è sottoposto a gravame o riesame collegiale, ma, invece, una competenza propria del giudice collegiale;
    quanto sin qui esposto non esclude, tuttavia, che vi possa essere un provvedimento provvisorio ed urgente che, in attesa della definizione del giudizio, mantenga le condizioni perché il giudizio possa avere effetto, assicurando in concreto la protezione del bene tutelato suscettibile di rimanere irreparabilmente compromesso nell'attesa della decisione. Difatti le situazioni che legittimano il differimento della esecuzione della pena detentiva, in linea con il senso di umanità che deve essere rispettato dalla pena (articolo 27 della Costituzione), possono essere tali da rendere immediatamente incompatibile lo stato e le condizioni della detenzione con beni essenziali della persona, quali la maternità o la salute, la cui protezione si intende assicurare;
    da quanto fin qui esposto consegue che, nella disciplina vigente prima del decreto in esame, soltanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto – all'esito della procedura instauratasi a seguito della trasmissione degli atti da parte del Magistrato – decidere la revoca della misura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, attraverso gli opportuni interventi normativi, che la decisione riguardo all'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute spetti soltanto al tribunale di sorveglianza, all'esito della procedura instauratasi a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato.
9/2547/59Siracusano, Bartolozzi.