ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: BARONI ANNA LISA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/055
presentato da
BARONI Anna Lisa
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione (si rinvia al riguardo alla scheda relativa all'articolo 1 del disegno di legge di conversione);
    in particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute;
    il comma 4, il cui contenuto non è presente nell'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2020 ma è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sui provvedimenti provvisori di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati dal magistrato di sorveglianza;
    nello specifico si prevede l'obbligo per il magistrato di sorveglianza che procede alla valutazione del provvedimento provvisorio, di trasmettere immediatamente al tribunale di sorveglianza, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione. Tali atti si aggiungono a quelli inviati dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 684, comma 2 del codice di procedura penale, e 47-ter, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario;
    il procedimento delineato dalla disposizione citata non prevede che la rivalutazione debba svolgersi in udienza camerale partecipata che tuttavia appare il rito più adeguato alla tutela del diritto di difesa, tenuto conto della necessità di garantire spazi di interlocuzione agli interessati in ordine all'avvalersi delle condizioni che possono determinare il ripristino della detenzione in carcere,

impegna il Governo

a specificare, attraverso gli opportuni interventi normativi, che la rivalutazione dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute si svolga in udienza camerale al fine di assicurare il principio del contraddittorio.
9/2547/55Anna Lisa Baroni.