ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: VALENTINI VALENTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/053
presentato da
VALENTINI Valentino
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione (si rinvia al riguardo alla scheda relativa all'articolo 1 del disegno di legge di conversione;
    l'articolo in esame, in analogia a quanto disposto dall'articolo 2-bis, prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2;
    le disposizioni introdotte dall'articolo in esame trovano applicazione anche per i provvedimenti di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal 23 febbraio 2020;
    il sistema di rivalutazioni previsto dall'articolo 2-ter, esteso anche ai provvedimenti adottati dopo il 23 febbraio 2020, per la serrata tempistica con la quale essi devono intervenire e per la complessità degli accertamenti da svolgere periodicamente, determinerà un notevole aggravio del lavoro della magistratura di sorveglianza, le cui attività hanno subito un notevole incremento in concomitanza dell'emergenza COVID-19;
    peraltro, la norma appena citata viola il principio d'irretroattività della norma come rilevato dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi, che le disposizioni in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 non abbiano più effetti retroattivi e si applichino, dunque, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
9/2547/53Valentini.