ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: FASANO VINCENZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/06/2020

ACCOLTO IL 25/06/2020

PARERE GOVERNO IL 25/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/049
presentato da
FASANO Vincenzo
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, consente alla polizia penitenziaria di utilizzare i droni per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza al loro interno;
    la novità qui introdotta si inserisce nell'ambito di una previsione già vigente (precisamente, l'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 7 del 2015) che consente alle Forze di polizia di utilizzare i droni ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza con particolare riguardo al contrasto del terrorismo, alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. Lo stesso articolo consente anche l'utilizzo dei droni alla Guardia di Finanza per le attività di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico finanziario (ad esempio frode, contraffazione). Rispetto a questo si possono formulare 3 osservazioni;
    appare condivisibile l'utilizzo dei droni per il controllo dei penitenziari: i detenuti, infatti, sono già soggetti a limitazioni della libertà personale e della riservatezza, e vista la loro condizione questo strumento non lede la loro posizione, ma anzi potrebbe addirittura garantirne in misura maggiore la sicurezza; così come potrebbe aumentare la sicurezza del personale penitenziario, chiamato da sempre a un lavoro assai complesso nella costante situazione di sovraffollamento delle carceri italiane;
    occorre nondimeno richiamare la massima attenzione verso il rischio di autorizzazione troppo disinvolta all'utilizzo dei droni: questi infatti implicano un controllo pubblico sui cittadini, un'invadenza rispetto a tutte le loro libertà enorme;
    lo dimostra l'esperienza recente del Coronavirus: si era consentito l'utilizzo dei droni per monitorare le misure di quarantena e lockdown anche alla polizia municipale: ma i rischi e gli abusi che questa estensione ha determinato hanno indotto il Capo della Polizia a sospenderne fino a nuovo ordine l'uso;
    giova peraltro evidenziare come l'eventuale allargamento ulteriore dell'uso dei droni vada valutato in combinato disposto con il trojan e le app di tracciamento: misure che vanno «pesate» nel complesso e insieme configurano una preoccupante deriva, verso quella che più volte abbiamo definito una deriva orwelliana dello Stato, una specie di panopticon;
    l'uso dei droni deve essere considerata dal legislatore un’extrema ratio, da applicarsi nei limiti della stretta ragionevolezza e proporzionalità, considerando la penetrante limitazione prodotta rispetto a un'ampia serie di diritti costituzionali fondamentali, praticamente tutti quelli contemplati dagli articoli da 13 a 21 della nostra Carta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non estendere ulteriormente l'ambito di impiego dei droni e ad assicurarne sempre, con opportune iniziative di carattere normativo e amministrativo, un uso delimitato da criteri di stretta ragionevolezza e proporzionalità.
9/2547/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Fasano.