Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: SASSO ROSSANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
lo stato di emergenza per ragioni di sanità in seguito all'epidemia da Coronavirus si è abbattuto sul sistema giudiziario,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri siano autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, dovranno essere conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo dovranno essere adottate:
a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.
9/2547/33. Sasso, Tateo, Di Muro, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.