ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: DI MURO FLAVIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/06/2020
Resoconto DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2020

ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/032
presentato da
DI MURO Flavio
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, al comma 1, reca Modifiche all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale. Il decreto-legge, anzitutto, prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legate dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero;
    per il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno, i nuovi commi da 12-bis a 12-quater introdotti al Senato nell'articolo 83 hanno previsto – al dichiarato fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la possibilità di avvalersi di strumenti di collegamento da remoto per lo svolgimento del procedimento penale;
    più in dettaglio, in base alla richiamata disciplina, le udienze per cui non debbano partecipare soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono svolgersi mediante collegamento da remoto;
    gli atti d'indagine che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, quando la loro presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento del virus;
    per i giudizi in Cassazione, la Suprema Corte procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale;
   considerato che:
    la «dematerializzazione» del procedimento penale, con la pretesa di svolgere indagini e dibattimento via etere, si pone in stridente frizione, prima ancora che con puntuali previsioni della nostra Costituzione, con la stessa logica garantiste che dovrebbe informare il procedimento penale in uno Stato di diritto;
    l'accertamento dei fatti deve avvenire in contraddittorio, nel confronto ad armi pari fra accusa e difesa, dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale, che possa apprezzare direttamente (senza pregiudizi o filtri) le tesi e gli elementi di prova; il processo telematico, in questa prospettiva, danneggia soprattutto la difesa, che proprio nel palcoscenico dell'aula può tentare di contrastare l'asimmetria di potere, la maggiore disponibilità di mezzi e la forza degli atti d'indagine della pubblica accusa;
    i principi di concentrazione, oralità e immediatezza che caratterizzano il processo accusatorio consentono tutta quella parte di conoscenza, apprendimento e valutazione legata al contatto (e al controllo) fisico, alla percezione sensoriale, alla comunicazione non verbale, una parte amplissima, e spesso addirittura decisiva, come dimostrano gli studi sia giuridici che psico-cognitivi, che viene del tutto cancellata o distorta tramite l'uso di strumenti a distanza. Il tono della voce, l'espressione del volto, il disagio o l'imbarazzo nella (e della) risposta – per citare alcuni esempi – costituiscono indici fondamentali circa la genuinità e attendibilità delle prove: gli strumenti telematici possono «inquinare» o frapporre mediazioni a elementi che devono necessariamente essere apprezzati dal vivo, in presenza;
    le esigenze di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali sensibili, sottoposti alla massima pressione nel procedimento penale, vengono lasciati alfa mercé di strumenti telematici non definiti e senza garanzie, rispetto ai quali, per il poco che è dato sapere, ci si rivolgerà addirittura a Microsoft, cioè a una società privata e straniera, che non solo opera al di fuori delle regole nazionali ed europee, ma soggiace anche alle norme americane del Cloud Act (che come noto attribuisce allo autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici – processo da remoto – così come previsto dal decreto di cui in premessa non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti salvo diverso accordo tra le parti.
9/2547/32Di Muro, Tateo, Bisa, Turri, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti.