Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: TATEO ANNA RITA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/06/2020 Resoconto TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER DICHIARAZIONE GOVERNO 24/06/2020 Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) PARERE GOVERNO 25/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
NON ACCOLTO IL 25/06/2020
PARERE GOVERNO IL 25/06/2020
RESPINTO IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, al comma 1, reca Modifiche all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale. Il decreto-legge, anzitutto, prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero;
il Senato ha modificato ed integrato il testo, in primo luogo ripristinando il termine originario del 30 giugno per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari;
l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenerne gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 maggio, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico;
da anni oramai le pubbliche amministrazioni hanno avuto l'obbligo, come d'altronde i professionisti e tutte le aziende private che svolgono attività di impresa, della iscrizione di una PEC;
gli Enti e tra questi i comuni, avrebbero dovuto dotarsi e, quindi, avrebbero dovuto comunicare anche la PEC presso cui poter ricevere con validità le notifiche telematiche degli atti. Tuttavia, mentre per i professionisti e le imprese v’è la possibilità di verificare sul sito INI-PEC l'effettiva presenza della PEC cui poter ricevere anche notifiche telematiche giuridicamente valide, ciò non vale per le P.A.;
per gli enti e per l'Avvocatura dello stato è prevista l'iscrizione dell'indirizzo di PEC sia nel RegInDE sia nell'elenco o registro FA ai quali si accede unicamente mediante autenticazione da un punto di accesso o dal portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della giustizia la cui consultazione è complessa;
ciò determina certamente una disparità di trattamento soprattutto a carico degli avvocati che intendono eseguire la notifica a mezzo PEC di atti giudiziari, ma non rinvengono nei citati elenchi gli indirizzi di PEC della PA e dell'Avvocatura dello Stato pertanto lo strumento della notifica telematica diventa impossibile;
risulta, quindi, necessario quindi snellire il sistema di ricerca delle PEC delle amministrazioni e dell'Avvocatura dello Stato,
impegna il Governo
a provvedere in tempi celeri a risolvere questa grave disfunzione snellendo il sistema di ricerca ed obbligando, gli enti e l'Avvocatura dello Stato ad iscrivere l'indirizzo PEC per la notifica di atti giudiziari nel sistema Inpec.
9/2547/30. Tateo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri.