Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/06/2020 Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 24/06/2020
NON ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RESPINTO IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
un tema fondamentale e delicato come il diritto di frequentazione dei figli da parte di genitori separati e divorziati è stato affrontato e regolamentato durante la fase epidemiologica e l'intento in materia di diritto di famiglia, è, da tempo, quello di preservare il rapporto dei figli con entrambi i genitori, e di dare attuazione al principio della bigenitorialità. Tale principio, cui fa da corollario il regime ordinario di affidamento condiviso, è espressione di una concreta attuazione dell'interesse del minore;
nella copiosa normativa succedutasi da fine gennaio ad oggi è doveroso premettere che i decreti non hanno previsto espressamente la disciplina della frequentazione tra genitori e figli in costanza di separazione e divorzio da applicare nella fase emergenziale;
con l'adozione della disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone è emerso sin da subito, tra gli altri, il problema della frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario. Poiché il tema relativo al diritto di visita non è stato preso in considerazione dai provvedimenti adottati dal Governo, si è ipotizzato di rinvenire la soluzione al problema nella normativa generale dettata per gli «spostamenti», con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
da qui una situazione di confusione e incertezza per genitori separati e divorziati, i quali sono consapevoli che il diritto di visita e alla bigenitorialità del figlio minore è tutelato dal codice civile, ma anche che essi potrebbero incorrere in sanzioni penali in caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice o in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 388 e 570, comma 1, del codice penale;
questa volta la risposta alle domande dei cittadini non si è fatta attendere. Il 10 marzo 2020, infatti, a sito del Governo italiano chiariva: «sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio»;
è doveroso anche analizzare la posizione assunta dalla giurisprudenza, interpellata nel medesimo arco temporale di riferimento e, soprattutto, sullo stesso tema, o per meglio dire, osservare la linea interpretativa adottata di volta in volta dai Tribunali chiamati a rispondere al seguente interrogativo: favorire o ostacolare la frequentazione genitori-figli ai tempi del coronavirus ?;
la situazione di paura, creata dalla pandemia in corso, e quella di incertezza, derivante dalle difficoltà Interpretative dei decreti, ha provocato un frequente ricorso all'Autorità Giudiziaria e l'avvicendamento dei provvedimenti susseguitisi nel periodo dell'emergenza epidemiologica, che non si sono espressamente occupati del diritto di visita genitori-figli e, dunque, di regolamentare la frequentazione fra di essi, ha destato difficoltà interpretative, chiarendo il tema in esame solo attraverso lo strumento più volte richiamato delle FAQ;
è stato poi osservato, attraverso la ricostruzione delle pronunce emesse dai Tribunali nell'arco di due mesi, come la giurisprudenza appaia divisa sull'argomento;
alla luce delle pronunce appare, quindi, che l'interpretazione giurisprudenziale non sia univoca, e anzi spesso le pronunce finora emanate sembrano porsi in contrasto con la tutela del diritto fondamentale alla bigenitorialità, nonché con la stessa giurisprudenza, sia domestica sia europea, evidenziando un'attuale situazione di criticità, frammentarietà e diso
mogeneità in relazione ai diritti di visita e alla frequentazione genitori-figli,
impegna il Governo
al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, a prevedere, con apposita norma da inserire nel primo provvedimento utile, che uno dei due coniugi genitori, possa depositare ricorso al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario, nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuote o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dal tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
9/2547/27. Bisa, Turri, Tateo, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti.