ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/021
presentato da
LUCASELLI Ylenja
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, nonché in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    in particolare, l'articolo 1 proroga al 1o settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetto riforma Orlando), troverà applicazione, ma rimangono forti perplessità sull'intero impianto normativo;
    non è ancora chiaro quali siano i programmi che rispondono alle specifiche tecniche del Ministero, in cosa consistano ed in che modo debbano esercitarsi «i controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso» che sembrano incidere sull'utilizzabilità degli esiti delle captazioni; né siamo in condizione di affermare che i dati vengono trasferiti immediatamente, cioè senza mediazioni, all'archivio della procura o, comunque, trattati in tutto o in parte da altri soggetti;
    non si è ancora addivenuti, inoltre, alla formazione di un albo delle società accreditate presso il Ministero, anziché rimettere ogni iniziativa ai singoli uffici di Procura, con le conseguenze che talune recenti indagini hanno fatui emergere con riferimento proprio alla tutela della riservatezza dei dati acquisiti;
    sono diversi i procedimenti in cui le difese hanno sollevato perplessità su violazioni della corretta applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti, nonché mancati accessi e verifiche di integrità delle tomi di prova generate dal captatore,

impegna il Governo

in attesa di avere un quadro ben definito e disposizioni di sistema più rassicuranti, a limitare l'uso del captatore ai soli procedimenti di criminalità organizzata o ai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in considerazione della diffusa invasività di tale strumento informatico.
9/2547/21Lucaselli.