Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: FRASSINETTI PAOLA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame prevede «misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19»;
nello specifico l'articolo 3, comma 1-quater, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13), aggiungendo un comma 6-ter. Il nuovo comma appare volto a prevedere che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020);
l'esperimento della mediazione diventa, quindi, condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall'emergenza sanitaria: ad esempio, tutte le controversie del settore turistico-alberghiero (biglietti aerei, anticipi per viaggi, etc..), rimborsi per spettacoli non eseguiti, contratti di fornitura non rispettati, ritardi di consegna di merce e molte altre ancora;
tale norma non appare di facile applicazione e crea alcuni dubbi di interpretazione che andrebbero chiariti. Ad esempio, non si capisce, vista l'espressione «può essere valutato» se e a quali condizioni il preventivo esperimento del procedimento costituisca un obbligo. Diversamente è il giudice che può valutare se l'esperimento del tentativo costituisca condizione di procedibilità della domanda, ma il magistrato possiede già un potere ad hoc, quindi la norma risulterebbe pressoché inutile o quanto meno fuorviante,
impegna il Governo
a chiarire quale sia la reale intenzione della norma e specificare tutti i casi specifici in cui essa va applicata; perché così costruita rischia di perdere la sua finalità ultima e inficiare il senso stesso del provvedimento che dovrebbe mirare invece a semplificare e agevolare il lavoro delle procure.
9/2547/17. Frassinetti.