ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/014
presentato da
CIABURRO Monica
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» il Governo ha posto in essere, tra le altre, una proroga al 1o settembre 2020 dell'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, cosiddetta «Riforma Orlando»;
    in tal senso, il predetto decreto-legge 28/2020 dispone altresì l'immediata applicazione di quella disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito;
    il decreto-legge 161/2019 ha esteso l'uso di captatori informatici atti a intercettare comunicazioni o conversazioni, cosiddetti Trojan, anche al di fuori delle fattispecie legate ai reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, lasciando al Pubblico Ministero ampia discrezionalità per quanto attiene alla determinazione delle intercettazioni di rilievo per le indagini giudiziarie, fermo restando che ai fini della predetta fattispecie l'utilizzo del Trojan andrebbe al di là delle sole intercettazioni ambientali, ponendo sotto totale controllo tutti i dispositivi elettronici dei soggetti posti sotto osservazione;
    ne consegue che i risultati delle intercettazioni potranno essere usati in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, purché siano giudicati «rilevanti», a discrezione di un magistrato, per l'accertamento dei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza e di quelli di particolare gravità, costituendo un grave danno alla tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, così come desunto dal combinato disposto degli articoli 15 e 21 della Costituzione italiana;
    nessun intervento normativo, financo il decreto-legge in esame, ha disposto tutele e guarentigie adeguate alla riservatezza dei cittadini nella fattispecie dei soggetti alle intercettazioni a mezzo «Trojan»,

impegna il Governo:

   a delimitare l'utilizzo del cosiddetto «Trojan horse» alle sole intercettazioni ambientali;
   a ripristinare l'utilizzo del Trojan unicamente alle ipotesi di reati associativi e con finalità di terrorismo, escludendo da tale ambito applicativo i reati contro la Pubblica Amministrazione;
   a garantire, anche con appositi interventi normativi, il rispetto del segreto d'ufficio in materia di pubblicazione delle intercettazioni.
9/2547/14Ciaburro, Caretta.