ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/133

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/06/2020
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/06/2020

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/133
presentato da
BALDELLI Simone
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    il provvedimento risultante dall'accorpamento del decreto-legge n. 28 del 2020 con il decreto-legge n. 29 del 2020 contiene un'ampia gamma d'interventi del più disparato oggetto, molti dei quali avrebbero richiesto riforme organiche e di sistema, da elaborare entro la più ampia cornice della legge parlamentare, anziché con lo strumento della decretazione d'urgenza: la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, numerose prescrizioni in materia di ordinamento penitenziario, previsioni relative alla giustizia civile, amministrativa e contabile, la ormai notissima App Immuni;
    a ciò si aggiunga che i due decreti-legge, il n. 28 del 30 aprile 2020 e il n. 29 del 10 maggio 2020, incidono su fasi procedimentali diverse e perseguono – in parte – finalità dissimili e verosimilmente anche una diversa estensione applicativa sotto il profilo temporale: la carenza di coordinamento tra la disciplina dettata nei due provvedimenti di urgenza che coinvolge, in parte, le medesime categorie di condannati e gli stessi procedimenti della magistratura di sorveglianza, sta attualmente comportando un inutile aggravio di lavoro per tutte le autorità giudiziarie ed amministrative coinvolte, chiamate ad esprimere pareri o adottare le decisioni di rispettiva competenza;
    le disposizioni contenute nel provvedimento in esame si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per la dilettantistica superficialità con cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    nel vorticoso profluvio di disposizioni emergenziali emanate dal Governo, stanti le condizioni del tutto eccezionali e inedite legate alla pandemia, il Ministro Alfonso Bonafede, per fronteggiare le ripercussioni dell'emergenza sanitaria sulla giustizia, con le sue iniziative politiche e legislative si è reso responsabile di una costante manipolazione dell'imparzialità della giustizia, dei diritti dei cittadini e dei principi del giusto processo;
    le vicende susseguitesi in merito alle numerose rivolte e proteste dei detenuti nelle carceri sono il risultato di una incapacità gestionale, sulle condizioni di detenzione e sull'impossibilità di garantire, all'interno degli istituti di pena, gli stessi standard di igiene e sicurezza previsti e imposti nelle altre strutture pubbliche;
    a ciò si aggiunga che riguardo alle scarcerazioni di alcuni imputati e condannati per reati di criminalità organizzata e mafiosa, la reazione dell'esecutivo è stata piuttosto contraddittoria, fino a giungere all'adozione del decreto-legge n. 29 del 2020, con effetto retroattivo sulle decisioni precedentemente adottate dai giudici di sorveglianza;
    il Ministro Bonafede si è rivelato altresì inadempiente con specifico riguardo agli impegni di riforma assunti: dopo più di un anno di annunci, è stato solo recentemente depositato alla Camera il disegno di legge di riforma del processo penale, che avrebbe dovuto precedere – anche a detta del Guardasigilli stesso – la mai troppo criticata, per metodo e sostanza, soppressione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio;
    il Governo è responsabile per aver posto in essere una ragnatela di norme, prima tra tutte quella sulle intercettazioni, che hanno contribuito all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    nello specifico, la riforma delle intercettazioni presentata decreto da questo Governo (decreto-legge n. 161 del 2019), è palesemente illegittima, perché da un lato, autorizzando la pesca a strascico con il trojan, viola in modo irragionevole e sproporzionato un'ampia schiera di diritti fondamentali, dalla libertà e segretezza della corrispondenza alla libertà di domicilio; dall'altro lato, ignorando la cronica carenza di risorse umane e strumentali per raccogliere, gestire, conservare e proteggere l'immensa mole d'intercettazioni, finisce per condannare a un destino incerto i dati acquisiti e, quindi, le vicende più intime, costituzionalmente tutelate, di tantissimi cittadini, non colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna;
    tornando al contenuto del provvedimento in esame, si specifica che l'articolo 1 proroga al 1o settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (così detta riforma Orlando) – troverà applicazione. Prevede invece che entri immediatamente in vigore la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019 (quindi senza alcuna proroga rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge di conversione del decreto-legge medesimo) relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa volta a prevedere un ulteriore rinvio al 1o luglio 2021 dell'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, così come previste, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161.
9/2547/133Baldelli.