ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/131

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: SISTO FRANCESCO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTA ENRICO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 25/06/2020
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

DISCUSSIONE IL 25/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/131
presentato da
SISTO Francesco Paolo
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    il provvedimento risultante dall'accorpamento del decreto-legge n. 28 del 2020 con il decreto-legge n. 29 del 2020 contiene un'ampia gamma d'interventi del più disparato oggetto, molti dei quali avrebbero richiesto riforme organiche e di sistema, da elaborare entro la più ampia cornice della legge parlamentare, anziché con lo strumento della decretazione d'urgenza: la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, numerose prescrizioni in materia di ordinamento penitenziario, previsioni relative alla giustizia civile, amministrativa e contabile, la ormai notissima App Immuni;
    a ciò si aggiunga che i due decreti-legge, il n. 28 del 30 aprile 2020 e il n. 29 del 10 maggio 2020, incidono su fasi procedimentali diverse e perseguono – in parte – finalità dissimili e verosimilmente anche una diversa estensione applicativa sotto il profilo temporale: la carenza di coordinamento tra la disciplina dettata nei due provvedimenti di urgenza che coinvolge, in parte, le medesime categorie di condannati e gli stessi procedimenti della magistratura di sorveglianza, sta attualmente comportando un inutile aggravio di lavoro per tutte le autorità giudiziarie ed amministrative coinvolte, chiamate ad esprimere pareri o adottare le decisioni di rispettiva competenza;
    le disposizioni contenute nel provvedimento in esame si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per la dilettantistica superficialità con cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    nel vorticoso profluvio di disposizioni emergenziali emanate dal Governo, stanti le condizioni del tutto eccezionali e inedite legate alla pandemia, il Ministro Alfonso Bonafede, per fronteggiare le ripercussioni dell'emergenza sanitaria sulla giustizia, con le sue iniziative politiche e legislative si è reso responsabile di una costante manipolazione dell'imparzialità della giustizia, dei diritti dei cittadini e dei principi del giusto processo;
    le vicende susseguitesi in merito alle numerose rivolte e proteste dei detenuti nelle carceri sono il risultato di una incapacità gestionale, sulle condizioni di detenzione e sull'impossibilità di garantire, all'interno degli istituti di pena, gli stessi standard di igiene e sicurezza previsti e imposti nelle altre strutture pubbliche;
    a ciò si aggiunga che riguardo alle scarcerazioni di alcuni imputati e condannati per reati di criminalità organizzata e mafiosa, la reazione dell'esecutivo è stata piuttosto contraddittoria, fino a giungere all'adozione del decreto-legge n. 29 del 2020. con effetto retroattivo sulle decisioni precedentemente adottate dai giudici di sorveglianza;
    il Ministro Bonafede si è rivelato altresì inadempiente con specifico riguardo agli impegni di riforma assunti: dopo più di un anno di annunci, è stato solo recentemente depositato alla Camera il disegno di legge di riforma del processo penale, che avrebbe dovuto precedere – anche a detta del Guardasigilli stesso – la mai troppo criticata, per metodo e sostanza, soppressione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio;
    il Governo è responsabile per aver posto in essere una ragnatela di norme, prima tra tutte quella sulle intercettazioni, che hanno contribuito all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    nello specifico, la riforma delle intercettazioni presentata decreto da questo Governo (decreto-legge n. 161 del 2019), è palesemente illegittima, perché da un lato, autorizzando la pesca a strascico con il trojan, viola in modo irragionevole e sproporzionato un'ampia schiera di diritti fondamentali, dalla libertà e segretezza della corrispondenza alla libertà di domicilio; dall'altro lato, ignorando la cronica carenza di risorse umane e strumentali per raccogliere, gestire, conservare e proteggere l'immensa mole d'intercettazioni, finisce per condannare a un destino incerto i dati acquisiti e, quindi, le vicende più intime, costituzionalmente tutelate, di tantissimi cittadini, non colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna;
    tornando al contenuto del provvedimento in esame, si specifica che l'articolo 3 modifica l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale;
    com’è noto, l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Mentre il Parlamento convertiva in legge il decreto-legge n. 18/2020, è entrato in vigore il decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, che, senza novellare espressamente l'articolo 83, con l'articolo 36 ha prorogato fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, ha posticipato al 12 maggio 2020 l'avvio della seconda fase, nella quale è rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio. Il medesimo articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha poi determinato la sospensione della prescrizione per il periodo in cui sono stati sospesi tutti i termini processuali a causa dell'emergenza causata dal Covid-19 (9 marzo – 11 maggio 2020). La questione, tra l'altro, è stata oggetto di diverse ordinanze che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall'articolo 25, comma 2, Cost. e, più in particolare, con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, laddove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali;
    alla luce delle nuove disposizioni in materia di prescrizione previste dall'articolo 83 del decreto-legge 18 del 2020 è necessaria una riscrittura dell'articolo 159 del codice penale, o, quantomeno, un rinvio dell'entrata in vigore della riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere una nuova causa di sospensione del procedimento (di cui all'articolo 159 del codice penale) riferita alla disposizione di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, e, conseguentemente, a disporre una riforma complessiva dell'articolo 159 del codice penale, superando la riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, e ripristinando le disposizioni in vigore sino al 31 dicembre 2019.
9/2547/131Sisto, Enrico Costa.