ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARRARA MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/126
presentato da
CARRARA Maurizio
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
    il provvedimento risultante dall'accorpamento del decreto-legge n. 28 del 2020 con il decreto-legge n. 29 del 2020 contiene un'ampia gamma di interventi del più disparato oggetto, molti dei quali avrebbero richiesto riforme organiche e di sistema, da elaborare entro la più ampia cornice della legge parlamentare, anziché con lo strumento della decretazione d'urgenza: la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, numerose prescrizioni in materia di ordinamento penitenziario, previsioni relative alla giustizia civile, amministrativa e contabile, la ormai notissima App Immuni;
    a ciò si aggiunga che i due decreti-legge, il n. 28 del 30 aprile 2020 e il n. 29 del 10 maggio 2020, incidono su fasi procedimentali diverse e perseguono – in parte – finalità dissimili e verosimilmente anche una diversa estensione applicativa sotto il profilo temporale: la carenza di coordinamento tra la disciplina dettata nei due provvedimenti di urgenza che coinvolge, in parte, le medesime categorie di condannati e gli stessi procedimenti della magistratura di sorveglianza, sta attualmente comportando un inutile aggravio di lavoro per tutte le autorità giudiziarie ed amministrative coinvolte, chiamate ad esprimere pareri o adottare le decisioni di rispettiva competenza;
    le disposizioni contenute nel provvedimento in esame si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per la dilettantistica superficialità con cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    nel vorticoso profluvio di disposizioni emergenziali emanate dal Governo, stanti le condizioni del tutto eccezionali e inedite legate alla pandemia, il Ministro Alfonso Bonafede, per fronteggiare le ripercussioni dell'emergenza sanitaria sulla giustizia, con le sue iniziative politiche e legislative si è reso responsabile di una costante manipolazione dell'imparzialità della giustizia, dei diritti dei cittadini e dei principi del giusto processo;
    le vicende susseguitesi in merito alle numerose rivolte e proteste dei detenuti nelle carceri sono il risultato di una incapacità gestionale, sulle condizioni di detenzione e sull'impossibilità di garantire, all'interno degli istituti di pena, gli stessi standard di igiene e sicurezza previsti e imposti nelle altre strutture pubbliche;
    a ciò si aggiunga che riguardo alle scarcerazioni di alcuni imputati e condannati per reati di criminalità organizzata e mafiosa. la reazione dell'esecutivo è stata piuttosto contraddittoria, fino a giungere all'adozione del decreto-legge n. 29 del 2020, con effetto retroattivo sulle decisioni precedentemente adottate dai giudici di sorveglianza;
    il Ministro Bonafede si è rivelato altresì inadempiente con specifico riguardo agli impegni di riforma assunti: dopo più di un anno di annunci, è stato solo recentemente depositato alla Camera il disegno di legge di riforma del processo penale, che avrebbe dovuto precedere – anche a detta del Guardasigilli stesso – la mai troppo criticata, per metodo e sostanza, soppressione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio;
    il Governo è responsabile per aver posto in essere una ragnatela di norme, prima tra tutte quella sulle intercettazioni, che hanno contribuito all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    nello specifico, la riforma delle intercettazioni presentata decreto da questo Governo (decreto-legge n. 161 del 2019), è palesemente illegittima, perché da un lato, autorizzando la pesca a strascico con il trojan, viola in modo irragionevole e sproporzionato un'ampia schiera di diritti fondamentali, dalla libertà e segretezza della corrispondenza alla libertà di domicilio; dall'altro lato, ignorando la cronica carenza di risorse umane e strumentali per raccogliere, gestire, conservare e proteggere l'immensa mole d'intercettazioni, finisce per condannare a un destino incerto i dati acquisiti e, quindi, le vicende più intime, costituzionalmente tutelate, di tantissimi cittadini, non colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna;
    è necessario implementare una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo inoltre più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, contemperando le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento;
    il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia nella Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955. Sulla base di tali principi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che requisiti essenziali per garantire un'adeguata protezione del diritto alla privacy sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazione, la natura dei reati che vi possono dar luogo, la fissazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano casualmente attinti dalle intercettazioni senza aver alcun collegamento con l'oggetto delle indagini in corso di svolgimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di natura normativa volta a modificare i presupposti e la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, prevedendo che l'intercettazione può essere disposta quando sussistono gravi indizi di reato ed essa sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini e sempreché risultino specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede, rendendo più pregnante la motivazione del provvedimento che autorizza le operazioni di intercettazione.
9/2547/126Carrara.