Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RESPINTO IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19;
l'articolo 6 del provvedimento istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica. L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi;
dal punto di vista della normativa in materia di protezione dei dati sorgono dubbi sulla finalità del trattamento previsto dal comma 3, dell'articolo 6 laddove si stabilisce, da un lato, un divieto generale di trattamento dei dati personali raccolti con l'applicazione di tracciamento per finalità diverse da quella di avvisare le persone di essere entrate in contatto con un malato, e, da un altro lato, una – assai ridotta e da ritenersi tassativa serie di eccezioni allo stesso: si stabilisce infatti che è consentito comunque utilizzare siffatte informazioni;
la disposizione non permette di capire se tra tali finalità vi siano anche quella di ricerca e repressione di eventuali reati, dal momento peraltro che nel sistema emergenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 17-bis della legge n. 27 del 2020, oggetto di trattamento possono essere anche i dati di natura giudiziaria. Va ricordato in proposito l'orientamento della Cassazione in materia di protezione dei dati personali per cui «le disposizioni contenute nel codice della privacy sono [...] imposte a tutela della riservatezza, la cui tutela è sub-valente rispetto alle esigenze di accertamento del processo penale, non costituendo la disciplina sulla privacy (e le relative istruzioni del Garante) sbarramento all'esercizio dell'azione penale». Sulla base di tale orientamento non è da escludere che considerazioni analoghe possano essere applicate anche alla fattispecie in cui il materiale raccolto tramite una app di tracciamento anti-Covid venga utilizzata per finalità di repressione di reati;
appare quindi necessario, come già avanzato da parte della dottrina, stabilire all'interno della previsione de qua un divieto normativo esplicitamente rivolto al processo penale, che rimuova ogni possibile dubbio circa l'inutilizzabilità processuale dei dati personali raccolti nell'ambito del processo di exposure notification,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a precisare l'inutilizzabilità processuale dei dati personali raccolti nell'ambito del processo di exposure notification.
9/2547/119. Bergamini.