Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: BARELLI PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/06/2020 Resoconto BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 24/06/2020
ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, prevede che la Corte dei conti esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati tramite un proprio ufficio «organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza»;
il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, istitutivo della nuova Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, introdotto dal Senato della Repubblica, prevede che devono essere definiti «criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operatività della stessa»;
i criteri e le modalità per la scelta dei magistrati da assegnare alla nuova Sezione, di cui deve farsi carico il Consiglio di presidenza della Corte dei conti nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui all'articolo 4 della legge n. 20 del 1994, non possono non tenere conto dell'accresciuta esigenza di salvaguardare primariamente la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico, esigenza per fronteggiare la quale il personale selezionato deve garantire:
a) il massimo grado di riservatezza;
b) un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati in particolare;
c) una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale;
d) una comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza, anche di alto livello;
l'estrema delicatezza di tale funzione richiede una particolare ed attenta selezione del personale cui affidarla, anche disancorando la specifica scelta dai parametri generalmente utilizzati per il conferimento delle ordinarie funzioni d'istituto;
l'articolo 984-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, individua il personale magistratuale dotato di una particolare «specificità professionale» acquisita in relazione a peculiari funzioni svolte,
impegna il Governo
ad assumere le opportune iniziative normative volte a valorizzare, in sede di selezione, il personale dotato delle caratteristiche individuate in premessa, nel pieno rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza tutelate dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione.
9/2547/118. Barelli.