ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02547/115

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: PENTANGELO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020


Stato iter:
25/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/06/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/06/2020

PARERE GOVERNO IL 24/06/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020

RESPINTO IL 25/06/2020

CONCLUSO IL 25/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/115
presentato da
PENTANGELO Antonio
testo presentato
Mercoledì 24 giugno 2020
modificato
Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    l'atto sottoposto al nostro vaglio per la conversione in legge contiene norme che novellano la disciplina in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19;
    con ciò si è meritoriamente affrontato una serie di criticità emerse durante la fase emergenziale della pandemia, per provvedere a superare la situazione emergenziale e favorire il miglior rientro in sicurezza nella normalità della vita quotidiana;
    in particolare l'articolo 6 prevede l'adozione di misure per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. A tal fine si istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19;
    su tale aspetto il Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, ha sollecitato il Governo a fornire una maggiore informazione ai cittadini che intendano installare l'app, sul tema del funzionamento dell'algoritmo di calcolo utilizzato per la valutazione dei rischi di esposizione al contagio. Il garante vuole ottenere l'obiettivo di garantire agli utenti la consapevolezza del fatto che il sistema potrebbe generare notifiche di esposizione che non sempre riflettono una effettiva condizione di rischio e, contemporaneamente, suggerisce di inserire la possibilità di disattivare temporaneamente l'applicazione attraverso una funzione facilmente accessibile nella schermata principale nonché prevedere il divieto di trattare i dati raccolti per finalità non previste dalla norma che istituisce l'applicazione;
    si consideri inoltre che rilevato che in fase di audizione in Commissione, il Ministro per l'innovazione tecnologica e il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, hanno fornito garanzie che appaiono necessarie di ulteriori accorgimenti per fare in modo che gli utilizzatori siano ben certi che il trattamento dei dati sia esclusivamente dedicato a fini statistico-epidemiologici. Analoghe maggiori garanzie sarebbero necessarie riguardo alle tecniche di anonimizzazione proposte dal Governo. Si consideri che non sembra siano state adottate adeguate misure volte a garantire il tracciamento delle operazioni compiute dagli amministratori di sistema sui sistemi operativi, sulla rete e sulle basi dati. Per quanto riguarda il nesso tra l'installazione della app, sempre durante il ciclo di audizioni, sono emerse delle potenziali criticità riguardo i tempi effettivi intercorrenti tra il momento dell'allerta data dall'app stessa e la verifica della eventuale positività con test medici, poiché i tempi appaiono indeterminati o comunque non brevi a causa di una insufficiente capacità organizzativa relativa alla presa in carico dei cittadini «allertati», quindi non si è in grado di garantire gli utilizzatori dell'app stessa riguardo la garanzia della somministrazione in tempi brevi di tamponi;
    si consideri poi che il successivo articolo introdotto durante l'esame in Senato, l'articolo 7-bis, contiene disposizioni condivisibilissime in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio imponendo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di parental control. Si rileva però che il Governo non ha previsto norme, in sede attuativa, che indichino nel dettaglio quali siano le procedure adeguate, e con quali tempi, per garantire la relazione tra gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica e l'autorità preposta al controllo,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti ritenuti utili al raggiungimento dello scopo, ulteriori misure al fine di:
   fornire le dovute rassicurazioni in merito alle perplessità evidenziate dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
   a prevedere o inasprire sanzioni civili e penali per chiunque illecitamente trattenga, divulghi, ceda, trasferisca, pubblichi o comunque tratti i dati raccolti in violazione di quanto previsto dalla norma;
   recepire quanto auspicato dal Garante per la protezione dei dati personali in merito alla effettiva ed efficace tutela dei dati;
   garantire una tempestiva presa in carico dei cittadini «allertati», attraverso una celere somministrazione dei tamponi;
   a prevedere in sede attuativa dettagliate procedure e la previsione di adeguate e certe tempistiche nella relazione tra gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica e l'autorità preposta al controllo.
9/2547/115Pentangelo.