Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/06/2020 Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER PARERE GOVERNO 24/06/2020 Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 24/06/2020
ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
APPROVATO IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati tramite un proprio ufficio «organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza»;
il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, istitutivo della nuova Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, introdotto dal Senato della Repubblica in sede di prima lettura (A.S. 1786), ha stabilito che devono essere definiti «criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operatività della stessa»;
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui all'articolo 4 della legge n. 20 del 1994, sarà chiamato a farsi carico dell'accresciuta esigenza di salvaguardare primariamente la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico, selezionando il relativo personale in modo tale da garantire il massimo grado di riservatezza, un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati in particolare, una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, una comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza, anche di alto livello, ciò anche integrando a tal fine i parametri generalmente utilizzati per il conferimento delle ordinarie funzioni d'istituto;
analogamente l'articolo 984-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, individua il personale magistratuale dotato di una particolare «specificità professionale» acquisita in relazione a peculiari funzioni svolte,
impegna il Governo
ad effettuare – nel pieno rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza tutelate dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione – un attento monitoraggio dell'applicazione della disposizione richiamata in premessa in relazione alle sue finalità e ad adottare eventuali iniziative normative volte a rafforzare e specificare i summenzionati criteri, a garanzia delle esigenze di massima riservatezza prescritte dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge in esame.
9/2547/1. Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri.