Legislatura: 18Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Primo firmatario: OCCHIONERO GIUSEPPINA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 04/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 05/06/2020 Resoconto OCCHIONERO GIUSEPPINA ITALIA VIVA PARERE GOVERNO 05/06/2020 ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/06/2020
DISCUSSIONE IL 05/06/2020
ACCOLTO IL 05/06/2020
PARERE GOVERNO IL 05/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2020
CONCLUSO IL 05/06/2020
La Camera,
premesso che:
ancora una volta, a causa di improprie formulazioni lessicali ed equivoci terminologici, la formazione delle graduatorie pare penalizzare i docenti dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), che non paiono ricompresi fra quelli che, avendo maturato 36 mesi di servizio in percorsi IeFP o misti, maturano il diritto all'abilitazione e alla stabilizzazione;
la scelta si espone a numerosi profili di censura, sia in punto di opportunità che di legittimità:
anzitutto, per i fini che qui rilevano, l'esperienza di docenza va riconosciuta nei medesimi termini per ciascuno dei canali in cui si articola il sistema della pubblica istruzione (IeFP, paritarie, scuola statale), il quale, come noto, costituisce un ordinamento unico e integrato;
una differenziazione quale quella qui censurata appare discriminatoria e non compatibile con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, e, più in generale, con l'articolo 3 della Costituzione. Discriminare gli insegnanti equivale, peraltro, a discriminare gli allievi. Invece, il sistema scolastico nazionale garantisce in egual misura il diritto allo studio e alla scelta degli studenti in piena libertà;
le direttive europee mai propongono una netta demarcazione tra dipendenti delle scuole. Il sistema nazionale è unico e così va inteso. Le scuole europee ritengono i percorsi professionali un fiore all'occhiello di paesi con economie sviluppate, perché altamente formative all'inserimento lavorativo;
può ancora ricordarsi come nel concorso riservato dell'anno 2018 non vi è stata alcuna discriminazione tra docenti del sistema scolastico nazionale, tanto è vero che i docenti IeFP sono entrati in ruolo con un percorso abilitante speciale seguito da un concorso riservato non selettivo, senza aver maturato servizio in scuola statale, poiché giustamente il legislatore ha ritenuto egualitario il servizio nei percorsi IeFP e lo ha ritenuto paritario anche in tutta la normativa scolastica dal 2000 ad oggi;
un'intera classe di insegnanti in base alla normativa vigente ha fatto scelte di vita, e maturato lui legittimo affidamento, passando dai percorsi IeFP allo Stato, avendo all'attivo contratti statali e sentendosi oggi improvvisamente esclusi da un diritto sacrosanto: la partecipazione al concorso riservato e la stabilizzazione all'interno dello Stato come è avvenuto fino al 2018, lo scorso anno;
la necessità dell'equiparazione qui sostenuta si ricava, inoltre, dalla piena validità di un servizio che, in quanto riconosciuto, nei termini di punteggio, dalla Tabella B, decreto ministeriale n. 374 del 2017, illogicamente non sarebbe spendibile ai fini dell'accesso alla procedura di stabilizzazione. Il punteggio del servizio a parità di classi di concorso viene riconosciuto in egual misura in tutte le scuole afferenti al sistema scolastico nazionale sia per la terza che per la seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero le uniche graduatorie oggi aggiornabili, dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità delle iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per assicurare la piena equipollenza dell'esperienza maturata dai docenti nell'ambito dei corsi di IeFP ai fini della formazione delle graduatorie qualora prestata nei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
9/2525/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhionero.