Legislatura: 18Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Primo firmatario: DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA LUIS ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 BASINI GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 FURGIUELE DOMENICO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 PATELLI CRISTINA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 RACCHELLA GERMANO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 SASSO ROSSANO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/06/2020 ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/06/2020
ACCOLTO IL 05/06/2020
PARERE GOVERNO IL 05/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2020
CONCLUSO IL 05/06/2020
La Camera,
premesso che:
in base alla disciplina vigente, introdotta dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto «Decreto Cura Italia»), la durata del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CID) non può essere superiore a nove settimane, con possibile, di decorrenza retroattiva dal 23 febbraio 2020;
il decreto-legge n. 34 del 2020 – A.C. 2500 (cosiddetto «Decreto Rilancio») consente un ulteriore trattamento della durata massima di cinque settimane, successive alla concessione delle suddette nove settimane. La novella specifica che sia il primo che il secondo trattamento possono concernere il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
un ulteriore periodo di trattamento, della durata massima di quattro settimane, può essere riconosciuto – con riferimento al periodo 1o settembre 2020- 31 ottobre 2020;
la novella specifica altresì che, per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, è possibile usufruire delle suddette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1o settembre, a condizione che i medesimi datori abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (fino alla durata massima di quattordici settimane);
nella deroga si sarebbero dovute inserire anche le scuole paritarie, visto che a fine mese scadono le prime cinque settimane di cassa integrazione aggiuntive, ma le altre quattro verranno fatte ripartire solo a settembre, in tal modo queste scuole si troveranno in enorme difficoltà, perché non sapranno come pagare docenti nei mesi da giugno ad agosto, mentre a settembre, quando le scuole riapriranno, il prolungamento della cassa non avrebbe alcuna funzione, perché i lavoratori della scuola torneranno a percepire lo stipendio. Di conseguenza il rischio che i lavoratori delle scuole paritarie vengano licenziati si fa concreto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di ricomprendere anche le scuole paritarie tra i settori che possono usufruire della cassa integrazione in deroga di ulteriori quattro settimane per periodi precedenti il 1o settembre;
a valutare l'opportunità di anticipare i decreti ministeriali per fissare criteri e le modalità di applicazione di tale possibilità, considerato che per l'emanazione degli stessi è stato posto il termine del 31 agosto e l'eccessiva dilazione rischierebbe di rendere di fatto inefficace la norma con la conseguenza che le scuole paritarie rimarrebbero scoperte dalla CID per i mesi di luglio e agosto.
9/2525/143. (Testo modificato nel corso della seduta) Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.