Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: PITTALIS PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RESPINTO IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
una problematica decisamente importante, e finora purtroppo scarsamente considerata, che l'attuale pandemia da COVID-19 ha fatto emergere riguarda la diversità di trattamento all'interno del disposto dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni;
per i procedimenti penali a carico dei primi, l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 esclude, al disposto del n. 2 della lettera b) del comma terzo, la sospensione del decorso dei termini delle indagini preliminari e comunque del compimento di qualsiasi attività;
evidente appare che tale disposizione normativa risulti funzionale a scongiurare il verificarsi di pregiudizi nei confronti di persone private di beni propri o comunque di propria disponibilità nelle more di un'eventuale condanna definitiva, quindi presunti innocenti ex articolo 27 della Costituzione, i quali giustamente non possono essere sottoposti a una compressione della propria sfera patrimoniale oltre una ragionevole e proporzionata tempistica già predeterminata dalla legge;
ambedue le tipologie di sequestro sono infatti accomunate da un vincolo di indisponibilità delle cose che ne costituiscono oggetto;
tale importante problematica potrebbe esser ben risolta introducendo, fra i casi contemplati dalla lettera b) del comma terzo dell'articolo 83 i procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni;
una siffatta modifica, peraltro, allontanerebbe anche il rischio della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione normativa nella parte in cui essa non includa detti procedimenti tra quelli non sottoposti a sospensione dei termini delle indagini preliminari e di compimento di qualsiasi attività nonché di prescrizione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni, in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 e del comma secondo dell'articolo 111 della Costituzione;
diversamente si assisterebbe a un diverso trattamento di due situazioni omogenee caratterizzate dall'impressione di vincoli reali di indisponibilità non differenziabili sul piano sostanziale: il soggetto fatto destinatario di un sequestro preventivo vedrebbe la spedita prosecuzione del procedimento penale di propria afferenza, che manterrebbe pertanto una ragionevole durata secondo le tempistiche massime di legge, così da lenire il disagio dell'indisponibilità dei beni sequestrati; il soggetto interessato da sequestro a seguito di perquisizione, invece, sarebbe costretto a restare senza i beni sequestrati per un tempo inspiegabilmente superiore, così da subire un processo già a monte connotato da una potenziale maggiore durata;
ancora, si sottolinea la necessità di includere nell'elenco dei procedimenti da trattare sempre e comunque la convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del codice di procedura penale; in essi, infatti, risiede l'imprescindibilità della continuità della garanzia del controllo giudiziale su diritti fondamentali della persona;
alla luce di quanto precede,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie iniziative finalizzate a ricomprendere fra i casi contemplati dalla lettera b) del comma terzo dell'articolo 83 i procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni;
ad adottare le necessarie iniziative affinché sia inclusa nell'elenco dei procedimenti da trattare sempre e comunque la convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del Codice di Procedura Penale.
9/2463/89. Pittalis.