ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/086

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/086
presentato da
CASSINELLI Roberto
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 18 del 2020, comunemente denominato «Cura Italia» detta misure per fronteggiare i gravi effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e produttivo;
    il Capo II del Titolo II del decreto prevede una serie di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori;
    all'interno di detto capo sono presenti una serie di articoli che destinano una indennità « una tantum» per il mese di marzo 2020, dell'importo di 600 euro, a diverse categorie di lavoratori che non possono accedere agli ammortizzatori sociali tradizionali, quali la cassa integrazione e la cassa integrazione in deroga;
    i lavoratori ai quali è riconosciuta l'indennità una tantum sono i professionisti non iscritti alle casse previdenziali degli ordini professionali, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti all'Ago, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori agricoli;
    a differenza delle altre categorie di lavoratori il decreto «Cura Italia» non ha riconosciuto ai professionisti iscritti alle casse previdenziali degli ordini alcun sostegno con norma di rango primario;
    l'articolo 44 del decreto che stanzia 300 milioni di euro per garantire un'indennità, della quale l'importo non è specificato, a lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato o ridotto la propria attività a causa dell'emergenza COVID-19, al comma 2 prevede che i professionisti possano essere ricompresi nell'accesso a detto fondo dal decreto ministeriale cui è demandata l'attuazione dell'articolo;
    il decreto 28 marzo 2020 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze ha stabilito che possono avere accesso ad un'indennità di 600 euro per il mese di marzo i professionisti iscritti agli ordini professionali, ma al tempo stesso ha imposto condizioni fortemente limitative. Infatti l'accesso all'indennità è consentito a coloro che nell'anno 2019 non abbiano avuto un reddito superiore a 35.000 euro, e a coloro che nel 2019 abbiano avuto un reddito tra i 35.000 e i 50.000 euro, ma che nel primo trimestre 2020 abbiano prodotto un reddito inferiore di almeno il 33 per cento rispetto a quello del primo trimestre 2019, ovvero che abbiano cessato la propria attività con la chiusura della propria partita iva;
    le condizioni poste dal decreto ministeriale per l'accesso all'indennità una tantum di 600 euro, sono fortemente discriminatorie nei confronti della categoria dei professionisti. Limitazioni in base al reddito percepito nell'anno di imposta precedente non sono state previste per le altre categorie di lavoratori ed in particolare per quelli iscritti all'Ago, come non sono state imposte condizioni relative alla cessata attività ovvero ad una riduzione del fatturato rispetto al corrispondente periodo temporale dell'anno precedente;
    le risorse destinate ai professionisti, inoltre, pure con le limitazioni di cui sopra, come denunciato dalle casse previdenziali degli ordini professionali, sono altresì largamente insufficienti a coprire la platea di coloro che avrebbero diritto all'accesso all'indennità in base alle disposizioni del decreto interministeriale;
    non si può non sottolineare, inoltre, che le condizioni di accesso poste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2020 non appaiono giustificate, bensì sembrano esondare il disposto della norma di rango primario di cui al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge,

impegna il Governo

ad individuare anche in futuri provvedimenti legislativi, le risorse economiche necessarie per ampliare l'accesso alle forme di sostegno al reddito previste al fine di fronteggiare le conseguenze negative prodotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2463/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Cassinelli.