ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/082

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: PELLA ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/082
presentato da
PELLA Roberto
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo del 20 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada prevede una serie di agevolazioni per la mobilità e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di apposito contrassegno;
    la legge n. 104 del 1992 prevede anch'essa una serie di agevolazioni e tutele per la persona con disabilità affinché possa esplicare al meglio la propria attività sia sociale che professionale, ivi incluso il diritto ad una mobilità adeguata a quella di qualsiasi altro cittadino;
    la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità — ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 — all'articolo 20, sancisce, in particolare, l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci «ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile»;
    nella stessa direzione si pone il quadro normativo europeo che dispone una serie di principi volti ad agevolare la vita dei cittadini con disabilità. Tra i principali della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea vi sono: l'articolo 21 sancisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità e l'articolo 26 stabilisce che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;
    il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, e quindi gli Stati membri, debbano combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;
    diversi comuni italiani adottano delibere in violazione del suddetto quadro normativo, prevedendo il pagamento della sosta sulle strisce blu ai veicoli dotati di regolare contrassegno disabili;
    spesso i veicoli dotati di regolare contrassegno sono costretti loro malgrado a sostare nelle zone a pagamento trovando — i già pochi stalli esistenti — occupati da veicoli non aventi diritto alla sosta; migliaia di cittadini con disabilità, si sono visti comminare contravvenzioni stradali per aver sostato nelle aree a pagamento nonostante fosse ben in vista l'apposito contrassegno;
    tale situazione crea discriminazioni evidenti e gravi tra cittadini e tra le stesse persone con disabilità. Poiché, a seconda della propria residenza, una persona con disabilità può avere la gratuità della sosta o viceversa essere obbligato a pagare;
    sin dal 2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva fornito chiaramente l'interpretazione corretta del Codice della Strada, nel parere del 6 marzo 2006 Prot. n. 107 dove «si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio»;
    secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 118 del Codice della Strada al comma 2 stabilisce che i veicoli dotati di contrassegno disabili non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo nelle zone di parcheggio a tempo determinato. Confermando, secondo una logica sistemica, come non si possa applicare un criterio di sosta «orario», gratuito o a pagamento che sia, nei confronti del veicolo al servizio della persona con disabilità;
    la stessa Corte di Cassazione ha ribadito nella recente ordinanza (7 ottobre 2019, n. 24936) l'illegittimità di una delibera del comune di Torino sul tema della sosta a pagamento e degli effetti discriminatori in essa contenuti. La Corte ha richiamato l'attuazione ai principi della legge n. 104 del 1992, la quale si propone di realizzare l'inserimento e l'integrazione sociale della persona affetta da disabilità (...) «garantendo altresì appositi spazi riservati ai loro veicoli, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati (articolo 28, comma 10)» ;
    il mondo della disabilità sta aspettando da molto tempo questo indispensabile chiarimento normativo necessario ad impedire il protrarsi di comportamenti da parte di comuni in manifesta violazione delle norme sovranazionali e nazionali;
    la necessità di tale chiarimento normativo è condivisa da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento che, nel corso della legislatura, hanno più volte proposto la necessità di un esplicito chiarimento nel Codice della Strada;
    la situazione di difficoltà legata all'emergenza creata dalla pandemia da COVID-19 rende ancor più stridente e ingiusta tale discriminazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in uno dei prossimi provvedimenti d'urgenza, la gratuità della sosta sulle zone a pagamento per i veicoli dotati di regolare contrassegno al servizio delle persone con disabilità.
9/2463/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Pella, Versace.