ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: DELLA FRERA GUIDO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/04/2020
Resoconto SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

DISCUSSIONE IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/081
presentato da
DELLA FRERA Guido
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    appare quanto mai indispensabile rispondere all'esigenza perequativa di sollevare dal pagamento dei canoni di locazione relativi al quadrimestre marzo/giugno 2020 le attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa di misure restrittive adottate dall'autorità per il contenimento della pandemia;
    di converso, ai titolari di immobili rientranti nelle predette categorie catastali A10, C, e D, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, si potrebbe applicare l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito da locazione in ragione del periodo e nella misura in cui non è percepito il canone derivante da locazione, ma soprattutto destinare a titolo di ristoro contributi monetari da parte dello Stato;
    appare opportuno realizzare soluzioni che abbiano anche un'importante efficacia deflattiva su tutta una lunga teoria di cause che nel prossimo futuro, in difetto di accordo bonario tra conduttori e locatori, dovranno essere intraprese tra locatori e conduttori e che congestioneranno i tribunali. Tali cause, in assenza di un dato normativo che risolva a priori ogni contrasto, avranno più che presumibilmente ad oggetto la pretesa di pagamento dei canoni di locazione non saldati da parte dei locatori, piuttosto che la contrapposta richiesta da parte dei conduttori di loro riduzione o di accertamento di loro non debenza, e ciò quantomeno per tutto il periodo in cui gli stessi conduttori, a causa di provvedimenti della pubblica autorità, abbiano dovuto subire la chiusura o la sospensione oppure la restrizione delle attività;
    posto che la diffusione sul territorio nazionale del virus da COVID-19 appare, anche alla luce del cosiddetto decreto-legge Cura Italia, un evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, parrebbe oltremodo opportuno ipotizzare una legale perequazione tra i diritti dei locatori rispetto a quelli dei conduttori danneggiati dal COVID-19;
    come noto l'emergenza pandemica ha infatti generato variegati divieti imposti non solo con decreti-legge e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma anche con ordinanze regionali, provvedimenti aventi ad oggetto l'impedimento e/o la limitazione nell'esercizio di attività imprenditoriali e professionali molto spesso esercitate in unità immobiliari condotte in locazione, generando l'impossibilità o, quantomeno, la seria difficoltà per i soggetti colpiti di adempiere al pagamento del canone;
    occorre evitare di gravare le suddette categorie, in quanto e se, si ribadisce, temporaneamente limitate ad esercitare le loro attività nonché economicamente danneggiate, dall'obbligo di pagamento del canone di locazione così evitando la necessità di adire l'autorità giudiziaria per dirimere ogni inerente controversia;
    in ordine poi alla specifica fondatezza delle ragioni della categoria di conduttori temporaneamente limitata o impossibilitata a godere del bene condotto in locazione e, quindi, dell'opportunità di dettare un bilanciamento tra gli opposti interessi, non solo corre l'obbligo citare l'articolo 91 del sopra citato decreto Cura-Italia che introduce una disposizione (tuttavia di carattere generale e, quindi, in difetto di adeguata e concreta specificazione, necessariamente destinata ad essere declinata in sede contenziosa) diretta a mitigare le conseguenze dell'inadempimento qualora le stesse derivino dal «...rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto» precisando che tale situazione «è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.» ma ci si riporta, a titolo meramente esemplificativo, anche:
     all'articolo 1256, secondo comma, codice civile ove si prevede il caso della «impossibilità temporanea» stabilendo come l'impossibilitato non sia «...responsabile del ritardo nell'adempimento»;
     all'articolo 1258 codice civile ove si prevede che, se la prestazione sia divenuta impossibile solo in parte, il debitore si liberi dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile;
     all'articolo 1464 codice civile sull'impossibilità parziale sopravvenuta, in cui si stabilisce come, qualora la prestazione di una parte sia divenuta parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta;
     all'articolo 1467 codice civile, dettato in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, che stabilisce come «...se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione... la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto»;
     piuttosto che all'istituto della forza maggiore e, nello specifico, del cosiddetto «factum principis» quale scusante dell'inadempimento;
     in una situazione analoga, consistente nella significativa riduzione dei volumi d'affari, si ritroveranno per un periodo temporalmente indefinibile, ma che presumibilmente si protrarrà ben al di là della durata delle chiusure obbligatorie, tutte le attività legate al turismo. Si consideri, per il settore alberghiero non solo la riduzione degli arrivi, ma anche la necessità di assicurare le distanze sia per la clientela che per il personale. Analoga considerazione per il settore della ristorazione. Tali impatti saranno evidenti non solo in termini di attività esercitata, ma anche in termini di area di collocazione dell'esercizio commerciale;
     che riequilibrando i diritti del conduttore rispetto a quelli del locatore, da ultimo potrà pure concorrere ad evitare che molte locazioni siano oggetto di domanda giudiziale di risoluzione, qui solo ricordando come l'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392 preveda che il sopravvenire di gravi motivi, come quelli che parrebbe de plano rivestire l'attuale situazione emergenziale, legittimi il conduttore all'esercizio del diritto di recesso, giacché «...indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandati»;
     che appare opportuno adottare in modo proporzionale misure compensative sia di carattere fiscale che di natura monetaria in favore dei locatori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare in modo organico le problematiche esposte in premessa, dando seguito all'esigenza perequativa di sollevare dal pagamento dei canoni di locazione relativi al quadrimestre marzo/giugno 2020 le attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa di misure restrittive adottate dall'autorità per il contenimento della pandemia;
   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a calmierare i canoni di locazione delle attività che, dopo la fine dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale, abbiano ricavi inferiori al 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
   a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni, anche di deroga temporanea alle norme del codice civile esposte in premessa, volte a favorire le possibilità di ricontrattazione dei contratti di locazione per le attività operanti nel settore del turismo o collocate in aree turistiche, per le quale si sia evidenziata una rilevante riduzione del volume di affari, secondo un principio di condivisione della crisi tra Stato, locatori e conduttori, valutando ad esempio l'adozione della misura della cedolare secca o della riduzione dei carichi fiscali sul locatore, a fronte di una riduzione dei canoni di locazione, eventualmente da realizzare mediante accordo tra le organizzazioni imprenditoriali interessate e quelle dei proprietari degli immobili;
   a valutare l'opportunità di adottare in modo proporzionale misure compensative sia di carattere fiscale che di natura monetaria a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.
9/2463/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, Martino, D'Ettore, Spena, Squeri, Barelli.