ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: BORGHI ENRICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/008
presentato da
BORGHI Enrico
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 68 del provvedimento in esame prevede la sospensione dei termini di versamento limitatamente agli atti impositivi espressamente richiamati dalla norma, mentre per quelli non richiamati non è prevista alcuna sospensione dei versamenti;
    in particolare l'articolo 68 sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali; la norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari; viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione;
    pertanto nessuna sospensione riguarda, tra gli altri, gli avvisi di liquidazione emessi per le imposte d'atto, quali l'imposta di registro e le ipocatastali;
    per questi atti è rimasto l'obbligo di pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e non entro il termine di proposizione del ricorso, a sua volta prorogato dall'articolo 83;
    l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto; per gli avvisi di liquidazione si verrebbe a creare un disallineamento tra i termini di proposizione del ricorso, sospesi fino al 15 aprile (e poi fino all'11 maggio dal DL 8 aprile) con quelli del pagamento dell'imposta di registro richiesta (60 giorni) con il problema ulteriore che, in caso di ritardato pagamento si configura una autonoma violazione che espone il contribuente all'irrogazione di una ulteriore sanzione prevista dall'articolo 13 decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo;
    sarebbe molto importante inserire anche gli avvisi di liquidazione in materia di imposte indirette tra gli atti per i quali i termini dei versamenti sono sospesi ai sensi dell'articolo 68, soprattutto in questo periodo dove è difficile avere relazioni tra le parti e pertanto i tempi per decidere se impugnare o meno gli atti si allungano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire anche gli avvisi di liquidazione in materia di imposte indirette tra gli atti per i quali i termini dei versamenti sono sospesi ai sensi dell'articolo 68 del presente decreto.
9/2463/8Enrico Borghi.