ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: NITTI MICHELE
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RESPINTO IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/005
presentato da
NITTI Michele
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020;
    stando ai dati INPS sono circa 137 mila le persone che lavorano nel settore dello spettacolo: attori, registi, musicisti e danzatori, oltre a tutti coloro che operano dietro le quinte, come tecnici, distributori, assistenti, sarti, imprese, scenografi, truccatori;
    i costi più alti della crisi graveranno soprattutto sugli artisti, sulle manovalanze e sui tecnici impegnati nelle produzioni, dal momento che per loro non è previsto alcun istituto paragonabile alla cassa integrazione né forme di rimborso;
    il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche è oramai fermo, per la parte economica, al 2006 e attende dunque di essere rinnovato affinché venga finalmente consentito un adeguamento salariale oramai bloccato da troppi anni;
    l'articolo 38 riconosce, nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per il 2020, l'indennità in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, gestito da INPS, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
    l'articolo 90, a cui il Senato ha apportato modifiche di carattere formale, stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) per «copia privata» sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori;
    la finalità delle disposizioni citate è quella di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento del COVID-19 adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020 (legge n. 13 del 2020) e il decreto-legge n. 19 del 2020,

impegna il Governo

a tenere conto, nell'adozione di nuove misure di sostegno al reddito dei dipendenti dello spettacolo parametrate sulla parte fissa della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore, della rivalutazione basata sulle variazioni intervenute durante i periodi di vigenza dei contratti collettivi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie elaborato da Istat.
9/2463/5Nitti.