Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 24/04/2020 Resoconto COSTA ENRICO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
DISCUSSIONE IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
per il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno, i nuovi commi da 12-bis a 12-quater introdotti al Senato nell'articolo 83 hanno previsto – al dichiarato fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la possibilità di avvalersi di strumenti di collegamento da remoto per lo svolgimento del procedimento penale;
più in dettaglio, in base alla richiamata disciplina, le udienze per cui non debbano partecipare soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono svolgersi mediante collegamento da remoto;
gli atti d'indagine che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, quando la loro presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento del virus; – per i giudizi in Cassazione, la Suprema Corte procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale;
considerato che:
la «dematerializzazione» del procedimento penale, con la pretesa di svolgere indagini e dibattimento via etere, si pone in stridente frizione, prima ancora che con puntuali previsioni della nostra Costituzione, con la stessa logica garantista che dovrebbe informare il procedimento penale in uno Stato di diritto;
l'accertamento dei fatti deve avvenire in contraddittorio, nel confronto ad armi pari fra accusa e difesa, dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale, che possa apprezzare direttamente (senza pre-giudizi o filtri) le tesi e gli elementi di prova; il processo telematico, in questa prospettiva, danneggia soprattutto la difesa, che proprio nel palcoscenico dell'aula può tentare di contrastare l'asimmetria di potere, la maggiore disponibilità di mezzi e la forza degli atti d'indagine della pubblica accusa;
i princìpi di concentrazione, oralità e immediatezza che caratterizzano il processo accusatorio consentono tutta quella parte di conoscenza, apprendimento e valutazione legata al contatto (e al controllo) fisico, alla percezione sensoriale, alla comunicazione non verbale: una parte amplissima, e spesso addirittura decisiva, come dimostrano gli studi sia giuridici che psico-cognitivi, che viene del tutto cancellata o distorta tramite l'uso di strumenti a distanza. Il tono della voce, l'espressione del volto, il disagio o l'imbarazzo nella (e della) risposta – per citare alcuni esempi – costituiscono indici fondamentali circa la genuinità e attendibilità delle prove: gli strumenti telematici possono «inquinare» o frapporre mediazioni a elementi che devono necessariamente essere apprezzati dal vivo, in presenza;
le esigenze di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali sensibili, sottoposti alla massima pressione nel procedimento penale, vengono lasciati alla mercé di strumenti telematici non definiti e senza garanzie, rispetto ai quali, per il poco che è dato sapere, ci si rivolgerà addirittura a Microsoft, cioè a una società privata e straniera, che non solo opera al di fuori delle regole nazionali ed europee, ma soggiace anche alle norme americane del Cloud Act (che come noto attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni),
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici – processo da remoto – così come previsto dal decreto di cui in premessa non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti salvo diverso accordo tra le parti.
9/2463/325. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Sisto, Mulè.