ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/321

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/321
presentato da
PASTORINO Luca
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 106 stabilisce, in deroga alle norme vigenti, che le assemblee delle società si possano svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In sostanza si consente che il notaio possa prestare il suo servizio pubblico da distanza, in modo da garantire la normale attività assembleare delle società senza il pericolo di contagi dovuti alla riunione di più persone nel medesimo luogo;
    la disposizione descritta equipara la presenza fisica alla presenza da remoto nelle assemblee delle società: una misura giusta e idonea data l'attuale situazione di emergenza sanitaria destinata a produrre effetti di lunga durata, infatti, anche dopo il superamento della fase più acuta, la normalità nella gestione delle relazioni sociali e dei rapporti economici sarà un obiettivo da perseguire con gradualità. Come noto, la grave ed atipica situazione conseguente alla pandemia ha dato una forte spinta all'utilizzo dei sistemi di teleconferenza, oggi strumenti indispensabili, che consentono la riunione in una sala virtuale di più persone fisicamente situate in luoghi diversi;
    in questi tempi e in tutti i campi si fa sempre più uso, senza alcuna difficoltà, delle teleconferenze non solo per le assemblee, di cui all'articolo 106 comma 2, ma anche in molte altre situazioni al fine di non arrestare le tante attività già compromesse, si pensi: alle lezioni nelle scuole primarie e secondarie; alle carriere degli studenti universitari, che non sono state interrotte né per le lezioni né per gli esami né tantomeno per le lauree che vengono svolte anch'esse in audio-video conferenza; alle riunioni delle amministrazioni locali; ai processi, pure penali, svolti a distanza anche grazie alla sottoscrizione di protocolli tra avvocati, magistrati e forze dell'ordine che hanno permesso di individuare strutture, allestire aule e omologare i sistemi di videoconferenza;
    visto quanto premesso si ritiene urgente oltre che opportuno estendere tale possibilità a tutta la pubblica funzione notarile in modo che il suo servizio pubblico, essenziale per l'economia, per lo sviluppo e per la vita giuridica del Paese nonché per la solidità delle relazioni sociali e familiari, possa svolgersi senza la presenza fisica nello stesso luogo dei diversi soggetti coinvolti nella formazione di tutti gli atti notarili, in modo che il notaio possa prestare il suo ministero a distanza per tutta la collettività. Si sanerebbe così un ingiustificato diverso svolgimento del ministero notarile che impedisce alla collettività di usufruirne se non per le assemblee delle società;
    d'altronde, con le assemblee il notariato ha dato prova di potersi assumere con successo la responsabilità di condurre e perfezionare un atto pubblico dove le parti si trovano in altro luogo. Dunque, come è stato per le assemblee sarà sufficiente adattare, ovvero leggere al tempo d'oggi, le disposizioni stabilite dalla legge notarile per la formazione dell'atto pubblico. A tal riguardo, è notizia recente che in Québec dal 1o aprile ed in Francia dal 3 aprile gli atti notarili possono perfezionarsi a distanza con procedure da remoto e sotto la responsabilità del notaio. La soluzione proposta consentirebbe anche al notariato italiano di prestare il proprio ministero, in sicurezza COVID-19, in tutti i casi in cui sia utile alla collettività e al normale flusso degli atti giuridici affidati al suo ministero: dalle compravendite ai mutui, agli atti più complessi o semplici come le procure o personali come i testamenti e i patti di famiglia o per il «Dopo di noi»;
    sono dunque chiari gli aspetti positivi, anche di ordine economico, che ne derivano e sarebbe irragionevole non estendere tale possibilità a tutta l'attività notarile. Estensione che tra l'altro consentirebbe a tutti, compresi gli italiani all'estero, di perfezionare ogni tipo di negozio o atto giuridico dal luogo ove si trovano;
    oggi tramite una semplice applicazione di televideo conferenza, disponibile su qualunque dispositivo, il notaio può accertare identità delle parti e relative volontà negoziali nello stesso modo di come avverrebbe nel proprio studio o presso il luogo ove si trova il cliente o l'eventuale banca erogatrice di un finanziamento;
    la suddetta misura altro non farebbe che aggiornare ai tempi moderni la legge del 1913, che peraltro già prevedeva che l'atto pubblico potesse formarsi per telegrafo, equiparando la presenza da remoto alla presenza fisica, almeno fino a quando sarà necessario conciliare l'esercizio di tale ministero con il rispetto delle norme in materia sanitaria derivanti dalla emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere, rispondendo alle istanze dei cittadini, disposizioni volte a permettere che l'iter per la formazione di un atto pubblico avvenga da remoto, nel rispetto delle garanzie che la legge stabilisce per gli atti pubblici e senza intaccare il nostro sistema giuridico; stabilendo che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico possa avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e la loro manifestazione di volontà, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo dove si trova il notaio, in tali casi il notaio dovrà fare nell'atto espressa menzione: dei mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'identificazione delle parti, per garantire la loro partecipazione attiva e la loro espressione di volontà, nonché dell'ora di inizio e della fine dell'atto.
9/2463/321Pastorino.