ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CONTE FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/316
presentato da
CONTE Federico
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 Marzo 2020 sono state inasprite le restrizioni per tutte le attività, comprese quelle commerciali riconducibili al commercio ambulante essendosi disposta con l'articolo 1, comma 1 del richiamato DPCM la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione dei generi alimentari e di quelli di prima necessità nell'ambito degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali e di conseguenza la chiusura anche i mercati di ogni ordine e grado, coperti o scoperti, su area attrezzata o su strada, ad eccezione delle sole attività di generi alimentari;
    il provvedimento, al fine di mitigare e contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, in particolar modo agli articoli 61 e 62, la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema, teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse), dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020;
    nonostante le soprarichiamate misure di sospensione delle attività commerciali, incluse quelle che vengono esercitate dietro concessione nei mercati di ogni ordine e grado, coperti o scoperti, su area attrezzata o su strada, come nel caso del commercio ambulante, il provvedimento sembra essersi completamente dimenticato di quest'ultima realtà commerciale non avendole destinato alcuna misura né di sospensione fiscale né, tantomeno, di proroga della scadenza della relativa concessione per commercio su aree pubbliche, che ai sensi dell'articolo 1, comma 1180 della manovra per l'anno 2018, (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) resteranno valide fino al dicembre 2020;
    la sospensione forzata delle attività ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a decorrere dagli inizi del mese di marzo 2020 fino a data da destinarsi, costituisce un forte pregiudizio economico per gli esercenti il commercio ambulante che si sono, di fatto, visti interrompere ed accorciare sensibilmente e con largo anticipo la validità delle loro concessioni, sulle quali avevano già proiettate, sull'intero periodo di validità, aspettative economico-reddituali;
    di più. Tra le suddette misure di sospensione fiscale non vengono, inoltre, contemplati né la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Né il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAR), due tributi dovuti dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione alla vendita a favore dei Comuni e delle Province, il cui presupposto è l'occupazione di qualsiasi natura effettuata – anche senza titolo – nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei richiamati enti territoriali;
    con i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, è stata prevista l'istituzione, a decorrere dal 1o luglio 2020, di una lotteria nazionale (cosiddetta lotteria degli scontrini), cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, obbligo a cui sono soggetti anche gli esercenti commercio ambulante. Sono inoltre previsti premi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e rinvio dei corrispettivi giornalieri;
    nel silenzio della norma tutti gli esercenti del commercio ambulante saranno costretti a continuare a corrispondere a comuni e Province relativamente al periodo di non effettiva occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, e quindi di mancata attività economica, a seguito delle chiusure dei mercati e delle fiere disposte dai Sindaci con proprie ordinanze in occasione dell'emergenza epidemiologica COVlD-19, andando così a costituire una categoria residuale di contribuenti penalizzati dal provvedimento. Inoltre sugli stessi graverà il pregiudizio economico derivante dalla sospensione anticipata della validità della concessione, qualora questa non venga prorogata di almeno altri due anni, l'obbligo di dotarsi di strumenti di registrazione da remoto, a decorrere dal 1o luglio 2020, per partecipare alla lotteria degli scontrini e per adeguarsi ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri;
    le lavoratrici ed i lavoratori del commercio ambulante sono tra le fasce sociali più in sofferenza. Negli ultimi due decenni, infatti, sono stati colpiti dalla diffusione devastante dei grandi centri commerciali, capaci di dettare una regolamentazione di straordinario favore alla politica. Sono stati, inoltre, colpiti dal soffocamento della domanda interna, determinato dal mercato unico europeo e dalle politiche di austerità dell'euro-zona. Dentro tale cornice, le attività di commercio su suolo pubblico hanno specificità che vanno riconosciute e salvaguardate perché sono un patrimonio sociale e di qualità della vita nelle città, oltre che un settore importante della nostra economia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative atte a prevedere che dagli esercenti l'attività di commercio ambulante su area pubblica, come definita e disciplinata dagli articoli 27 ss. del decreto legislativo n. 114 del 1998, non siano dovuti relativamente al periodo di non effettiva occupazione degli spazi e delle aree pubbliche a seguito delle chiusure dei mercati e delle fiere disposte dai Sindaci con proprie ordinanze in occasione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, i relativi tributi Tosap e Cosap;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative destinate agli esercenti il commercio ambulante atte:
   1) A prorogare dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine di scadenza delle concessioni di commercio su suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 1180 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   2) a prorogare al 1o gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento della Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019.
9/2463/316Conte, Fassina.