Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: BINELLI DIEGO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CATTOI VANESSA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 MATURI FILIPPO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 PICCOLO TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020 RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il Capo II del decreto-legge in esame prevede «norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori»;
con riferimento a tali disposizioni si riscontrano gravi carenze, tra l'altro, sotto il profilo della tutela dei lavoratori che assistono un figlio o un parente con disabilità;
con riferimento, innanzitutto, al congedo di cui all'articolo 23 del decreto-legge si segnala come esso sia usufruibile, in linea generale, dai soli lavoratori che hanno figli di età inferiore ai 12 anni e che l'unica eccezione prevista, in presenza della quale detto limite di età non trova applicazione, è per i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992; tale disposizione evidenza una prima grave carenza del sistema delineato dal decreto-legge in esame in quanto nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in atto, con la chiusura dei centri diurni, la possibilità di usufruire del congedo retribuito dovrebbe essere estesa senza limiti di età a tutti i genitori che hanno figli con disabilità, a prescindere dalla connotazione di gravità, ricorrendo identicamente in questi casi la necessità del genitore di astenersi dal lavoro per assistere il proprio figlio con disabilità;
una seconda e ancor più grave carenza riguarda la posizione dei lavoratori autonomi che assistono un parente con disabilità;
nei loro confronti il decreto non prevede alcuna agevolazione, né di carattere economico, né sotto forma di congedo e rimane esclusa altresì la possibilità di usufruire dell'estensione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – prevista dall'articolo 24 del decreto-legge in titolo – dal momento che tali permessi sono applicabili, per definizione, ai soli lavoratori dipendenti; le criticità sopra segnalate si accentueranno nell'ambito della «fase due» dell'emergenza, nel corso della quale le attività commerciali e le fabbriche sino ad ora chiuse riapriranno gradualmente mentre rimarranno sospesi, per limitare il rischio di una seconda ondata di contagi, i centri diurni per le persone con disabilità,
impegna il Governo a valuatare l'opportunità di:
prevedere misure di sostegno sul piano economico e lavorativo in favore dei caregiver familiari, in particolare quelli appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, che assistono e si prendono cura di una persona con disabilità;
potenziare i benefici già previsti dal decreto-legge in esame in favore dei lavoratori che hanno figli o, comunque, assistono una persona con disabilità
9/2463/298. (Testo modificato nel corso della seduta) Binelli, Vanessa Cattoi, Murelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Gobbato, Badole, Raffaelli.