Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il sistema termale del nostro Paese conta 330 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, che assicurano lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti;
le terme rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica e una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale, pari a circa il 5 per cento; inoltre, nella maggioranza dei casi, gli stabilimenti termali costituiscono Punica risorsa economica ed occupazionale dei territori sui quali insistono;
a causa del blocco imposto per l'emergenza COVID-19, l'intero sistema termale italiano è stato duramente colpito e rischia la sopravvivenza;
occorre pertanto sostenere la ripresa delle attività termali, attivando con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore, così da consentire una rapida ripresa dell'attività aziendale e dell'occupazione;
in particolare, occorre garantire alle aziende termali una «provvista» di immediata liquidità; una soluzione semplice e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è quella di autorizzare le aziende sanitarie locali ad erogare immediatamente anticipazioni, sulla base del fatturato 2019, per prestazioni termali rese in regime di accreditamento, da recuperare negli esercizi successivi con modalità da definire negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, recante riordino del settore termale;
inoltre, occorre prevedere anche per il settore termale la possibilità della cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con altre forme di garanzia prestate sui finanziamenti, come già previsto per le strutture turistico-ricettive, anche tenendo conto del grande contributo che gli impianti termali assicurano al settore turistico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno e tutela delle aziende termali attraverso:
a) la garanzia della liquidità delle imprese, prevedendo la possibilità di immediate anticipazioni da parte delle aziende sanitarie locali, sulla base del fatturato 2019, per prestazioni termali rese in regime di accreditamento, da recuperare negli esercizi successivi con modalità da definire negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) la previsione della cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con altre forme di garanzia prestate sui finanziamenti, come già previsto per le strutture turistico-ricettive, anche tenendo conto del grande contributo che gli impianti termali assicurano al settore turistico.
9/2463/275. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Patassini.