ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/268

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: BUBISUTTI AURELIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RESPINTO IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/268
presentato da
BUBISUTTI Aurelia
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 78 ai commi da 2-sexies a 2-decies prevede che gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria possono essere svolti mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale nonché la visita medica abbia validità annuale e permetta al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;
    il decreto interministeriale 27 marzo 2013, recante semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo, prevede che il lavoratore occasionale, per occuparsi in agricoltura, dovrà preventivamente sottoporsi ad una visita medica presso l'Asl a cura e spese del datore di lavoro, il certificato dell'Asl ha validità di 2 anni e consente di prestare lavoro per un massimo di 50 giornate l'anno;
    il suddetto decreto interministeriale attua l'articolo 3, comma 13, del Testo Unisco Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), nella parte in cui rimette a un decreto ministeriale la possibilità di introdurre una semplificazione degli adempimenti in materia d'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, limitatamente alle attività stagionali in agricoltura e con riguardo alle piccole e medie imprese;
    il decreto individua come destinatari due tipologie di soggetti: lavoratori stagionali (dipendenti) che svolgano presso la stessa azienda massimo 50 giornate di lavoro all'anno, limitatamente a «lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali» e lavoratori occasionali che svolgano «attività di carattere stagionale nelle imprese agricole»;
    ancora il suddetto decreto interministeriale in tema di sorveglianza sanitaria, prevede che gli adempimenti sul controllo sanitario si considerino assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva del lavoratore da effettuarsi a cura del medico competente (ove presente in azienda) ovvero presso l'Asl;
    la visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno anche presso più imprese agricole, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;
    sempre con riferimento ai lavoratori stagionali e a quelli occasionali accessori, il decreto stabilisce che tutti gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considerano assolti, dal datore di lavoro, mediante la consegna ai lavoratori di appositi documenti, certificati Asl ovvero degli enti bilaterali e dagli organismi paritetici, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione ed eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro;
    la disposizione del decreto-legge all'esame sembra riprendere le disposizioni del Decreto interministeriale sopra citato con la differenza che il suddetto decreto prevede che la visita medica preventiva abbia validità di 2 anni e consente di prestare lavoro per un massimo di 50 giornate l'anno mentre i commi da 2-sexies a 2-decies dell'articolo 78 all'esame prevedono che la visita medica abbia validità annuale e senza alcun limite di giornate lavorate durante l'anno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere disposizioni, anche di carattere legislativo, che chiariscano che le disposizioni del Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 continuano ad applicarsi alle condizioni da esso stabilite ovvero che la visita medica preventiva ha validità di due anni e consente di prestare lavoro per un massimo di 50 giornate, onde evitare fuorvianti interpretazioni delle norme in materia che possano comportare ulteriori aggravi burocratici ed economici per le imprese agricole.
9/2463/268Bubisutti, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.