ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/255

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIONERO GIUSEPPINA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 23/04/2020
D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/255
presentato da
OCCHIONERO Giuseppina
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 44 istituisce il «Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19»;
    più in particolare, al comma 1 l'articolo in questione dispone: «al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020»;
    il successivo comma 2 recita: «con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»;
    nelle more della conversione del decreto, in attuazione del comma 2, è stato adottato il previsto decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    in base al decreto in parola, l'accesso al reddito di ultima istanza è consentito ai soggetti che nel 2018 abbiano maturato un reddito non superiore a 35,000 euro, ovvero a quanti nel 2018 abbiano conseguito un reddito compreso fra 35.000 euro e 50.000 euro, registrando una perdita non inferiore al 33 per cento del reddito fra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2020;
    come si vede, la costruzione dei criteri limita l'accesso, per entrambe le categorie, a quanti avessero già avviato nel 2018 l'attività connesse iscrizioni previdenziali; restano così del tutto esclusi quanti abbiano cominciato a lavorare nel 2019;
    questa esclusione colpisce soprattutto i più giovani, e tutti coloro che, per le più varie ragioni, abbiano cominciato l'attività nel 2019; anche su tali soggetti, ovviamente, l'emergenza Coronavirus ha prodotto effetti economici deleteri, di cui non può non tenersi conto. Anche se certo potrebbe rivelarsi più difficile apprezzare la perdita in ragione dell'assenza di un dato storico consolidato, ciò non giustifica affatto una loro esclusione aprioristica dalla platea dei possibili beneficiari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative finalizzate a ricomprendere fra i potenziali beneficiari del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 anche i lavoratori e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a partire dal 2019.
9/2463/255. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhionero, Fregolent, D'Alessandro.