ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/254

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: VITIELLO CATELLO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 23/04/2020
D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 23/04/2020
ANNIBALI LUCIA ITALIA VIVA 23/04/2020
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/254
presentato da
VITIELLO Catello
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'epidemia di coronavirus ha messo in grave difficoltà il mondo delle professioni e, in particolare, l'avvocatura;
    il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, estende il contributo di euro 600, per il mese di marzo, anche a beneficio degli iscritti agli enti previdenziali privati;
    l'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a valere sul «Fondo per il reddito di ultima istanza», è costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600, in favore di: lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione) non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
    con il decreto-legge n. 23 del 2020 ha già chiarito che l'accesso al bonus di 600 euro è riservato ai non pensionati e iscritti in via esclusiva all'ente di previdenza obbligatoria;
    in pochi giorni, la platea di avvocati che hanno fatto domanda per il bonus 600 euro (più di 130 mila su 243 mila iscritti totali) è stata così alta da bloccare il sito della Cassa Forense;
   considerato che:
    sospendere tutto è stata una scelta condivisibile di fronte a un'emergenza sanitaria gravissima, ma non si può protrarre il blocco totale dell'attività giudiziaria perché lo stop dei processi sta avendo effetti pesanti sulla situazione economica degli avvocati e a pagare il prezzo più pesante sono soprattutto i giovani;
    l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha eliminato il meccanismo dell'anticipazione presso gli uffici postali delle spese di giustizia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (articolo 173 e seguenti);
    con il vecchio sistema, ottenuta la liquidazione giudiziale, era sufficiente recarsi presso l'ufficio postale per ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata nel patrocinio a carico dello Stato;
    sarebbe determinante ripristinare il vecchio sistema di liquidazione, prevedendo che il professionista possa ricorrere all'anticipazione dell'ufficio postale per il pagamento dei compensi a carico dell'Erario liquidati nei procedimenti a spese dello Stato,

impegna il Governo

ad approvare in tempi rapidi norme modificative del DPR 115 del 2002 dirette a rendere più efficiente la liquidazione dei compensi degli avvocati.
9/2463/254. (Testo modificato nel corso della seduta) Vitiello, Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Ferri.