ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/239

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 23/04/2020
D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/239
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 74, comma 7 del decreto-legge in esame stanzia 1.2 milioni di euro per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti carcerari, mentre l'articolo 83, commi 16 e 17, reca misure di distanziamento volte a prevenire il contagio da COVID-19 fra i detenuti;
    le misure di prevenzione approntate non sembrano sufficienti a rispondere alle forti criticità che, pure, si sono manifestate nelle ultime settimane e che hanno visto l'insorgere di numerose proteste all'interno degli istituti penitenziari;
    tali proteste evidenziano come sia i detenuti che il personale di polizia penitenziaria sia fortemente esposto al rischio di contagio e ciò rende necessario un più ampio piano di prevenzione che assicuri la salute e la messa in sicurezza del complessivo sistema di detenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 in ambito penitenziario, predisponendo accertamenti diagnostici e medico-legale sulla presenza del virus nello stesso, anche prendendo in considerazione misure che facciano venire meno la custodia cautelare in carcere di coloro che hanno contratto il virus (sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 286-bis c.p.p. in materia di HIV), al fine di garantirne l'isolamento domiciliare e, di riflesso, l'incolumità e la salute della polizia penitenziaria e degli altri detenuti.
9/2463/239Giachetti, Fregolent, D'Alessandro.