ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/209

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOVECCHIO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/209
presentato da
LOVECCHIO Giorgio
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    a seguito dell'emergenza coronavirus che ha colpito il nostro Paese il mercato del lavoro potrebbe subire un arresto in quanto il livello di assunzioni a livello nazionale sono crollate;
    l'elaborazione di strategie volte, una volta terminata la fase 1, a favorire le assunzioni sarà sicuramente un punto centrale nelle politiche del Governo. La necessità di semplificare le procedure burocratiche diventerà quindi si assoluta importanza;
    al contempo, garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro sarà un altro elemento imprescindibile. Il 25 marzo le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e il Ministro della salute, Roberto Speranza, hanno firmato un Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori per l'emergenza da Covid-19 nel quale sono stati affrontati tutte le problematiche da evitare al fine di garantire la protezione di tutti i lavoratori;
    ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria comprende « a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente»;
    la visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui il lavoratore è sottoposto al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, è assolutamente importante, ma allo stato attuale è necessario considerare che rallentare le nuove assunzioni, qualora le visite preventive siano state già effettuate dai lavoratori nell'anno in corso, potrebbe essere controproducente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a semplificare le nuove assunzioni, quali ad esempio l'introduzione di un libretto sanitario digitale nel quale siano registrate le visite mediche preventive al fine di evitare la ripetizione delle stesse qualora sia già stata accertata l'idoneità per la mansione specifica nell'anno in corso.
9/2463/209Lovecchio.