ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/190
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 65 del decreto in esame prevede, ai commi 1, 2-bis e 3, un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili compresi nella categoria catastale C/1), riservato agli esercenti attività d'impresa sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19;
    tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione; nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito;
    si riscontra nel contempo un aumento delle richieste di sospensione dei contratti di locazione pervenute all'Agenzia delle Entrate attraverso l'invio dei modelli RLI con i quali entrambe le parti del negozio giuridico informano la stessa che il contratto è sospeso o ridotto nel corrispettivo;
    questo dimostra che la misura non è sufficiente a contrastare il forte disagio e la crisi di liquidità delle attività economiche;
    la platea dei destinatari è, tra l'altro, molto limitata: numerose attività commerciali e società di servizi che operano nel terziario sono autorizzate ad esercitare l'attività in immobili non compresi nella categoria catastale C/1, come ad esempio le scuole guida che svolgono l'attività didattica in uffici classificati A10; molti negozi ubicati nei centri storici non hanno accesso al beneficio: nei locali condotti in affitto attualmente, in deroga alle disposizioni ordinarie, è consentito svolgere attività commerciale, sebbene fossero in origine adibiti ad abitazione e pertanto tuttora classificati in categoria catastale A perché non suscettibili di variazione catastale in base alle norme vigenti in materia;
    occorre inoltre considerare che anche gli immobili classificati C/2, come i depositi di locali commerciali, essenziali per lo svolgimento dell'attività primaria, non godono di alcun beneficio,

impegna il Governo:

  a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   prevedere che il beneficio del credito d'imposta sia attribuito non al conduttore ma al locatore in sostituzione del rispettivo rateo di canone per il periodo di sospensione dell'attività, lasciando il conduttore obbligato al pagamento della residua parte al fine di contenere gli effetti negativi della ridotta liquidità causata dai mancati incassi;
   prevedere che il credito di imposta – così modificato – si applichi a tutti gli immobili strumentali, a prescindere dalla categoria catastale, e in generale agli immobili nei quali viene esercitata in via esclusiva l'attività, o quella ad essa funzionale o ausiliaria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 43 del TUIR che definisce strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
9/2463/190. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruggiero, Grimaldi, Elisa Tripodi, Giuliodori, Martinciglio, Gallo, Scagliusi.