ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/187

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
AIELLO PIERA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
DI SARNO GIANFRANCO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
BUOMPANE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/04/2020
Resoconto CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 24/04/2020
Resoconto MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/187
presentato da
DORI Devis
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre a disposizioni in tema di giustizia diretti a contenere gli effetti negativi derivanti dalla stessa emergenza sullo svolgimento delle attività giudiziarie;
    il procedimento per la liquidazione e il pagamento delle spese di giustizia in favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti tecnici di parte per l'espletamento della propria attività professionale (anche nell'ambito del patrocinio a spese dello stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario per assicurare la difesa del cittadino meno abbiente) è disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni) e, in particolare, dagli articoli 165 e seguenti del citato decreto, secondo cui tali spese vengono liquidate dal giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del funzionario delegato alla spesa;
    l'Ufficio spese di giustizia provvede ad istruire la pratica dopo il deposito dell'istanza di liquidazione da parte dell'interessato, formando un fascicolo con l'istanza ed allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria. Successivamente l'ordinativo di pagamento emesso dal cancelliere, ovvero il decreto di pagamento emesso dal magistrato secondo le rispettive competenze, vengono liquidati, dopo essere divenuti esecutivi, da parte del funzionario delegato presso la Corte d'appello, tramite mandato di pagamento e conseguente accredito sul conto corrente (bancario o postale) del beneficiario, previa acquisizione da parte dell'ufficio spese di giustizia del modello modalità di pagamento, contenente le coordinate bancarie, e ove necessario della fattura, da prodursi in ogni caso prima dell'emissione del mandato di pagamento;
    la procedura ordinaria di liquidazione e pagamento di tali spese risulta lunga e farraginosa anche a causa della carenza di personale amministrativo registratasi in questi uffici, ivi incluso l'ufficio a ciò preposto presso il Ministero della giustizia e ha comportato negli anni un accumulo delle pratiche da lavorare, e a tutt'oggi ancora da smaltire, con conseguente notevole ritardo nei pagamenti dovuti ai professionisti;
    secondo la circolare del Ministero della giustizia del 21 dicembre 2009, «la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa», sicché l'immediatezza della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio e agli ausiliari per l'attività svolta nell'interesse della giustizia dovrebbe essere sempre garantita;
    considerata l'importanza dell'attività professionale svolta da tali soggetti citati, essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini e per il funzionamento della macchina giudiziaria, e ritenuta la necessità di salvaguardare il prestigio ed il decoro del ruolo e della funzione svolti dagli stessi nell'interesse di un servizio efficiente e di qualità nei confronti dei cittadini;
    alla luce di ciò, pare necessario intervenire, nelle more dell'introduzione, anche per via legislativa, di misure di semplificazione, al fine di quantomeno contenere e mitigare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che gli operatori del settore, in ambito giudiziario, sono costretti oggi e saranno costretti a sopportare nei prossimi mesi. Diversamente la ratio dello stesso provvedimento all'esame dell'Assemblea – diretta a potenziare le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, tra i quali risultano anche i professionisti del mondo del diritto – risulterebbe frustrata;
    in particolare, al precipuo fine di eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, i presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, anche disponendo l'assegnazione temporanea almeno fino al 31 dicembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte, concedendo ove possibile la modalità di lavoro agile fintantoché saranno in vigore misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
    inoltre, per il raggiungimento delle finalità previste, laddove sia vacante il posto del funzionario delegato per le spese di giustizia, fino al 31 dicembre 2020, le relative funzioni, limitatamente al potere di firma per l'emissione dei mandati di pagamento, potrebbero essere svolte dai presidenti delle Corti d'appello. E, al fine di potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia, sarebbe opportuno ricorrere all'utilizzo della misura del distacco temporaneo sino al 31 dicembre 2020 di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato o dagli enti locali;
    in tale contesto, si deve tener presente che le procedure di liquidazione e di pagamento dei compensi non sono uniformi a livello nazionale, con la conseguenza che ogni ufficio giudiziario adotta proprie prassi operative;
    al fine di agevolare e semplificare l’iter procedurale per la corresponsione dei compensi professionali, sia sotto il profilo temporale, sia in relazione ai connessi adempimenti burocratici, è necessario adottare strumenti telematici e digitalizzare l'intera procedura, così da consentire agli avvocati e agli operatori giudiziari di accedervi in modo rapido e uniforme su tutto il territorio nazionale. E ciò da realizzarsi mediante la predisposizione di una piattaforma telematica consultabile tramite accesso on line;
    a corredo di tale quadro occorre prevedere termini, certi e predeterminati, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla fase di liquidazione,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare il prestigio ed il decoro del ruolo e della funzione assunti dai difensori, dagli ausiliari del magistrato e dai consulenti tecnici di parte, a valutare, attraverso gli uffici tecnici del Ministero della giustizia, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche legislative, a risolvere le criticità relative alla procedura di liquidazione e pagamento delle spese di giustizia nei termini esposti in premessa, al fine di renderla più celere e semplice, nonché di provvedere nell'immediatezza ad adottare tutte le iniziative organizzative idonee ad eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore dei difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, anche tramite l'adozione di misure di potenziamento e razionalizzazione delle risorse umane degli uffici giudiziari a ciò preposti, in particolare valutando l'opportunità:
  a) di sollecitare i presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, disponendo, ove occorra, l'assegnazione temporanea fino al 31 dicembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte concedendo ove possibile la modalità di lavoro agile;
  b) di ricorrere al distacco temporaneo sino al 31 dicembre 2020, di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, al fine di potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia;
  c) di digitalizzare l'intera procedura di liquidazione e pagamento dei compensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2002, da realizzarsi mediante la predisposizione di una piattaforma telematica consultabile on line;
  d) di prevedere termini per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili funzionali prodromiche alla fase di liquidazione.
9/2463/187Dori, D'Orso, Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Buompane.