ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/184

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DORI DEVIS MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
AIELLO PIERA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
DI SARNO GIANFRANCO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 24/04/2020
Resoconto MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/04/2020
Resoconto MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

DISCUSSIONE IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/184
presentato da
GIULIANO Carla
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia da virus COVID-19 ha causato un'emergenza internazionale non solo sanitaria, ma che investe anche tutti i settori dell'intero sistema economico;
    la diffusione della suddetta epidemia ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima;
    l'incertezza relativa alla durata e all'entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire il ritorno a una normale quotidianità;
    questa difficile situazione ha imposto, in ogni ambito ed anche nel settore della giustizia, l'adozione di misure di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso, finalizzate a ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono la diffusione del contagio ed il conseguente propagarsi dell'epidemia;
    tali misure hanno imposto, da un lato, la sospensione della maggior parte delle attività processuali, e dall'altro, hanno incentivato il generale e diffuso ricorso a strumenti informatici e telematici, nonché l'utilizzo di modalità di gestione digitalizzate;
    l'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da ultimo modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
    l'articolo 16-ter del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, numero 2), nella sua formulazione originaria, sanciva che era considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni anche l'elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni), consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall'articolo 51-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
    l'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n. 114, ha modificato il menzionato articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non essendo stato incluso nella norma citata l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», tale da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
    l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli avvocati, è da considerarsi, dunque, il Registro PP.AA. consultabile dal sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;
    dopo più di cinque anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, molte di queste non hanno ancora comunicato al Ministero di giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse il 30 novembre 2014, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente: tale inerzia blocca ostativamente la notifica via PEC degli avvocati che rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con disagi, costi e tempi, che incolpevolmente si riversano sui cittadini;
    il giudice amministrativo, da ultimo con sentenza di pochi giorni fa, dal canto proprio, ha statuito l'assoluto obbligo della pubblica amministrazione in tal senso, ordinando di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti necessari, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Tra l'altro, evidenziando la grave colpa della pubblica amministrazione ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite (TAR CALABRIA- CATANZARO, SEZ. I, Sentenza n. 585, del 15 aprile 2020; conforme a TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I – Sentenza n. 1426, dell'11 giugno 2019);
    tale colpevole omissione, posta in essere da molteplici amministrazioni pubbliche, acquista ulteriore gravità alla luce della pandemia in atto anche nel nostro Paese, costringendo – per tutti gli atti processuali che rivestano il requisito dell'urgenza – i procuratori delle parti ricorrenti ovvero personale dipendente di questi ultimi ad accedere presso gli uffici postali o presso gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) degli uffici giudiziari, per effettuare le notifiche nella forma tradizionale e, successivamente a ritirare l'attestazione di ricevimento, con grave potenziale nocumento della incolumità pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare efficaci e rapide iniziative che consentano, fino al termine dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, di effettuare le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, presso gli indirizzi pec delle pubbliche amministrazioni presenti sul sito delle stesse, ovvero sull'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri (IPA), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
9/2463/184Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Martinciglio.