ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: SILVESTRI FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/04/2020
CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/04/2020

PARERE GOVERNO IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/182
presentato da
SILVESTRI Francesco
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 54-quater, introdotto nell'esame in Senato, prevede la sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura per tutto il 2020;
    tuttavia, considerata la gravità della situazione in cui versano le vittime di usura, non può non apparire necessario abbinare a tale misura la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura – con prolungamento di pari tempo del piano di ammortamento – nonché dei procedimenti esecutivi relativi ai predetti mutui e finanziamenti;
    vi è da segnalare, peraltro, che il fenomeno dell'usura, negli ultimi decenni, colpisce sempre più capillarmente anche cittadini e famiglie che non esercitano attività imprenditoriale o economica, e tale annosa questione viene segnalata in forte espansione per l'epidemia dovuta al SARS-Cov-19, da magistratura, associazioni di tutela e organi di stampa:
    l'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 prevede, come noto, che i soggetti esercitanti attività economica che risultino parti offese in procedimenti penali per il reato di usura possano accedere a mutui agevolati in tutto o in parte rapportati al danno subito;
    pur possedendo il requisito soggettivo di essere vittima del medesimo reato, dunque, i soggetti che non esercitano attività economica vengono, allo stato, esclusi dall'accesso a tale beneficio, con conseguente potenziale lesione del principio di uguaglianza, nonché riduzione delle tutele sociali per fasce particolarmente esposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere, con un intervento normativo urgente – ancorché per un periodo limitato alla fase di emergenza epidemica, dichiarata dal Governo, e per un tempo successivo rapportato al perdurare dell'emergenza economica – il pagamento delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con prolungamento di pari tempo del piano di ammortamento, nonché i procedimenti esecutivi relativi ai predetti mutui e finanziamenti, e di estendere, contestualmente, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche a tutti i cittadini e alle famiglie parti offese in procedimenti penali per il delitto di usura.
9/2463/182Francesco Silvestri, Baldino.