Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: SILVESTRI FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 54-quater, introdotto nell'esame in Senato, prevede la sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura per tutto il 2020;
tuttavia, considerata la gravità della situazione in cui versano le vittime di usura, non può non apparire necessario abbinare a tale misura la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura – con prolungamento di pari tempo del piano di ammortamento – nonché dei procedimenti esecutivi relativi ai predetti mutui e finanziamenti;
vi è da segnalare, peraltro, che il fenomeno dell'usura, negli ultimi decenni, colpisce sempre più capillarmente anche cittadini e famiglie che non esercitano attività imprenditoriale o economica, e tale annosa questione viene segnalata in forte espansione per l'epidemia dovuta al SARS-Cov-19, da magistratura, associazioni di tutela e organi di stampa:
l'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 prevede, come noto, che i soggetti esercitanti attività economica che risultino parti offese in procedimenti penali per il reato di usura possano accedere a mutui agevolati in tutto o in parte rapportati al danno subito;
pur possedendo il requisito soggettivo di essere vittima del medesimo reato, dunque, i soggetti che non esercitano attività economica vengono, allo stato, esclusi dall'accesso a tale beneficio, con conseguente potenziale lesione del principio di uguaglianza, nonché riduzione delle tutele sociali per fasce particolarmente esposte,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sospendere, con un intervento normativo urgente – ancorché per un periodo limitato alla fase di emergenza epidemica, dichiarata dal Governo, e per un tempo successivo rapportato al perdurare dell'emergenza economica – il pagamento delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con prolungamento di pari tempo del piano di ammortamento, nonché i procedimenti esecutivi relativi ai predetti mutui e finanziamenti, e di estendere, contestualmente, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche a tutti i cittadini e alle famiglie parti offese in procedimenti penali per il delitto di usura.
9/2463/182. Francesco Silvestri, Baldino.