Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: IOVINO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il periodo di emergenza nazionale causa COVID-19 e la relativa sospensione delle attività universitarie in presenza e dei servizi corollari alle stesse, così come disposta dal Governo, rendono difficoltoso se non impossibile a coloro che svolgono un dottorato di ricerca accedere agli strumenti necessari per portare avanti a pieno il percorso di studio e ricerca, quali archivi, laboratori e altri;
numerosi dottorandi afferenti a corsi di dottorato, e in particolare quelli afferenti a dottorati innovativi di carattere industriale, riscontrano criticità varie causate dalla pandemia nel poter ottemperare agli obblighi di periodi di ricerca all'estero o in impresa rispetto a quanto era programmato precedentemente nel loro percorso, specie per coloro che ricevono borse tramite fondi strutturali europei PON;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45 del 2013, su cui ogni ateneo nella propria autonomia basa i regolamenti interni per il Dottorato di Ricerca, non prevede altre possibilità di proroga delle scadenze di consegna della tesi per il dottorando salvo quelle espresse dal comma 6, articolo 12 dello stesso, le quali si mostrano inadeguate e anzi da non sostituire o confondere con le necessità legate all'emergenza sanitaria nazionale tutt'ora in corso,
impegna il Governo
in considerazione dell'emergenza da Covid-19, a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile un intervento normativo che, in deroga ai regolamenti di ateneo, permetta ai collegi dei docenti dei singoli corsi di dottorato di mettere a disposizione dei dottorandi che ne facciano richiesta una proroga di un periodo massimo di 6 mesi rispetto alla durata legale del corso, per esigenze di studio e ricerca. In accordo a tale proroga è prorogato ogni altro termine connesso al conseguimento del titolo, viene inoltre considerato svolto positivamente qualsiasi obbligo che comporti periodi di formazione e ricerca all'estero o in azienda, in vista sia del conseguimento del titolo sia dell'ottemperamento di richieste programmatiche per il finanziamento della borsa stessa.
9/2463/161. Iovino, Melicchio.