ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/159

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020


Stato iter:
24/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/04/2020
MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/159
presentato da
CARBONARO Alessandra
testo presentato
Giovedì 23 aprile 2020
modificato
Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame denota un approccio condivisibile e un'attenzione specifica al settore dello spettacolo dal vivo, tuttavia, permangono delle criticità in merito alla tutela di specifiche tipologie di lavoratori, tra cui gli intermittenti e quelli con contratto di prestazione occasionale;
    le disposizioni dell'autorità pubblica per arginare l'epidemia da Covid-19 hanno imposto le sospensioni di attività nel comparto dello spettacolo;
    il lavoro intermittente è per sua natura e per legge non prevedibile, la chiamata non può essere inferiore al giorno lavorativo e il Fondo di Integrazione Salariale non regola il pagamento dell'indennità per il lavoro intermittente;
    le disposizioni emesse a seguito dell'epidemia da COVID-19 determinano di fatto l'impossibilità di effettuare chiamate di intermittenti;
    la circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 individua per i lavoratori intermittenti, ai fini dell'indennità di cassa integrazione in deroga, l'accesso a tale trattamento nei limiti delle giornate lavorate alla media dei 12 mesi precedenti. Ma riconosce tale diritto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006, che dispone che, per le integrazioni salariali, tale diritto sia condizionato alla risposta alla chiamata. In sostanza si riconosce tale diritto unicamente all'avvio della procedura di chiamata del lavoratore, ovvero non nel caso attuale in cui i lavoratori non vengono chiamati perché c’è una sospensione di attività determinata dalle disposizioni per arginare l'epidemia da COVID-19;
    la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020 di fatto impedisce ai lavoratori intermittenti di accedere ad una tutela, sia per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione in deroga, limitando l'indennità ai sensi della circolare 41/2006, sia per il FIS in quanto non stabilisce come sarà definita l'indennità in caso di ricorso al FIS. Il rischio concreto è che il FIS adotti la stessa misura prevista per gli intermittenti per la cassa in deroga. Nei fatti quindi queste tipologie di lavoratori restano escluse da ogni tipo di tutela,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le più opportune iniziative volte a prevedere, nei limiti delle risorse disponibili, misure di sostegno al reddito dei lavoratori intermittenti e dei lavoratori con contratto di prestazione occasionale nel settore dello spettacolo.
9/2463/159. (Testo modificato nel corso della seduta) Carbonaro.