Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: CASA VITTORIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 120 – Piattaforme per la didattica a distanza prevede l'incremento di 80 milioni euro per il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare al comma 2 lettera b) fa riferimento alla dotazione di strumentazioni per la didattica a distanza (DAD) per gli studenti meno abbienti;
la DAD si è rivelata uno strumento indispensabile per garantire la continuità delle attività d'istruzione e formazione durante questa fase di emergenza sanitaria. Inoltre le indicazioni del Comitato Scientifico, dell'istituto Superiore di Sanità e della Protezione civile suggeriscono che anche per il prossimo anno scolastico potrebbe essere necessario adottare delle misure di contenimento per garantire la sicurezza degli studenti nel rientro a scuola. Le attività di DAD dovranno essere, quindi, ulteriormente potenziate, così come le dotazioni tecnologiche delle singole scuole di ogni ordine e grado;
tuttavia molti studenti, a causa di difficoltà di natura economica e/o sociale, hanno palesato numerose difficoltà ad accedere alle attività di didattica a distanza, sia per la mancanza di dispositivi digitali adeguati, sia perché non in possesso connessione ADSL fiat stabile. Inoltre nelle famiglie in cui sono presenti più studenti, talvolta il numero dei dispositivi digitali non è adeguatamente sufficiente per consentire agli studenti di partecipare ad attività didattiche in contemporanea;
per alcuni studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sono necessari dispositivi digitali specifichi, che possano garantire un alto livello di accessibilità e fungere da strumenti compensativi. Il costo di tali dispositivi è generalmente molto elevato, sebbene essi rappresentino un'assoluta esigenza per studenti con disabilità sensoriali e/o specifiche patologie che non permettano di utilizzare dispositivi tradizionali;
i costi legati ai dispositivi digitali non possono gravare sui redditi delle famiglie ma devono essere sostenuti dalle singole istituzioni scolastiche che possono provvedere a fornirle in comodato d'uso agli studenti. Appare, pertanto, evidente che dovranno essere destinate somme adeguate per la dotazione e l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali da parte delle scuole nonché per il potenziamento delle piattaforme e delle reti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di implementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei limiti delle risorse disponibili, prevedendo specifici interventi per gli studenti con disabilità e in condizioni di povertà educativa.
9/2463/156. Casa.