Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: D'ARRANDO CELESTE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020 SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/04/2020 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/04/2020
PARERE GOVERNO IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
il Ministero della salute ha emanato, il 27 marzo scorso, una circolare contenente Raccomandazioni – redatte su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile – per la gestione dei pazienti immunodepressi nell'ambito dell'attuale situazione di emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19;
le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge all'esame prevede che la competenza di rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita è in capo agli «organi medico-legali», ovvero ai soli uffici di medicina legale presso le aziende sanitarie locali;
la succitata previsione può porre i pazienti in una possibile limitazione dell'accesso ad importanti condizioni di tutela lavorativa nonché sottoporli al rischio di infezione per una mancata limitazione degli spostamenti;
in assenza di parametri di riferimento rispetto alle cause che determinano una immunodepressione, e peraltro riferibile ad una condizione potenzialmente temporanea e conseguente a specifici fattori clinici e terapeutici, nel citato articolo 26, comma 2, è necessario definire più precisamente l'affezione come «condizione di maggior rischio di infezione per paziente affetto da patologia autoimmune»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ampliare la competenza nel rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione anche ai medici di assistenza primaria e agli specialisti che hanno in carico il paziente, in alternativa agli organi medico-legali.
9/2463/147. D'Arrando, Lorefice, Bologna, Nesci, Nappi, Sportiello, Ianaro, Menga, Lapia, Provenza, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Sarli.